In riferimento alle contestazioni
nei confronti di De Bernardinis nell'intervista rilasciata prima
della riunione nella sentenza si individuano come colpevoli le
sue "dichiarazioni riportate negli ultimi due passaggi
dell'imputazione, secondo le quali lo sciame sismico ''si
colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal
punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questa
tipologia di territori, che poi è centrata intorno
all'Abruzzo...'', ''non c'è un pericolo io l'ho detto al sindaco
di Sulmona la comunità scientifica mi continua a conferma che
anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia
continuo e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi
piuttosto intensi non intensissimi...abbiamo avuto pochi
danni'".
Secondo la Corte queste dichiarazioni "esprimono concetti
scientificamente errati e certamente rassicuranti, non potendo
qualificarsi la situazione in atto come 'favorevole' e priva di
pericolosità; esse inoltre potevano indurre i fruitori delle
informazioni ad attribuire le medesime valutazioni
tranquillizzanti sui fenomeni sismici in corso e sulle possibili
evoluzioni anche agli esperti che si accingevano a procedere
alla valutazione richiesta dal dipartimento di Protezione
Civile".
Secondo la Corte questa condotta viola "i canoni di
diligenza nel controllo preventivo di correttezza di quanto si
comunicava alla popolazione e di prudenza nella gestione della
situazione del rischio dovendo l'agente considerare
adeguatamente e quindi prevedere la possibilità che tali
dichiarazioni potessero indurre nella popolazione, o quantomeno
in alcuni cittadini, un abbassamento della soglia di attenzione
e quindi una riduzione delle abitudini di autotutela in un
momento in cui era possibile e quindi astrattamente prevedibile
una evoluzione negativa della sequenza sismica in corso".
(ansa).
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