Rischio di default economico per
Strada dei Parchi a causa della revoca della gestione delle
autostrade A24 e A25 decisa dal Consiglio dei Ministri lo scorso
giovedì: è uno dei motivi che hanno portato i giudici del Tar
del Lazio a concedere la sospensiva che ha rimesso in sella Sdp
fino al 7 settembre, quando si terrà l'udienza camerale. Negli
ultimi quattro giorni si stava lavorando al passaggio di
consegne tra Sdp e Anas, quest'ultima incaricata dal Governo a
rilevare la gestione delle due arterie autostradali.
I giudici amministrativi hanno deciso con la formula del
"periculum in mora", in riferimento al rischio per la stessa Sdp
e il Gruppo Toto di dover licenziare i dipendenti entrando in
una fase di gravi difficoltà economiche. A tale proposito, il
Tar cita anche l'indennizzo previsto dal contratto in caso di
recesso anticipato che secondo Sdp ammonta a circa 2,5 miliardi
di euro, ma che per il governo non è all'ordine del giorno.
C'è il rischio di "default di Strada dei Parchi, in quanto
quest'ultima non potrebbe più contare né sui flussi finanziari
provenienti dalle tariffe autostradali (pressoché la sua unica
fonte di entrata: a partire dalla notte dell'8 luglio u.s.,
infatti, Anas è divenuta iussu principis titolare del diritto di
riscuotere i pedaggi lungo le autostrade A24 e A25), né
sull'indennizzo che le spetta in base alle previsioni della
Convenzione Unica. Ragione per cui nel breve e medio periodo,
avrà enormi difficoltà nel tener fede alle proprie obbligazioni
- si legge nel decreto -, un pericolo di default finanziario
dell'intero gruppo atteso che l'eventuale default di Strada dei
Parchi per effetto dei provvedimenti gravati in questa sede
comporta automaticamente il pericolo di una estensione degli
effetti finanziari negativi sull'intero gruppo, che opera in
altri settori dell'economia italiana e che assicura il lavoro a
centinaia di persone".
Il Tar cita anche la questione occupazionale, sottolineando
"la prospettiva di licenziamento del personale non richiesto da
ANAS, tra cui tutto il personale operativo con qualifica
dirigenziale, non essendo neppure ipotizzabile che lo stesso
personale possa restare in servizio una volta cessato il
rapporto concessorio, atteso che "l'art 2, comma 3, lett. a),
del D.L. citato prevede che ANAS si avvale di parte del
personale non dirigenziale alle dipendenze di Strada dei Parchi
S.p.A., di Global Service S.p.A, e di Infraingeneering S.r.l.
rimborsando i relativi oneri".
Menzionato dai giudici amministrativi anche il danno
erariale: "nonché - in disparte il pure paventato danno erariale
- un pregiudizio per "l'interesse pubblico alla sicurezza della
circolazione stradale", atteso che "la gestione in sicurezza di
una infrastruttura critica come le autostrade A24 e A25 ...
richiede la piena operatività di una organizzazione collaudata
che possa far fronte alle esigenze, anche immediate e urgenti,
che si presentano. Il decreto dirigenziale e il decreto
interministeriale impugnati, anche per effetto del DL citato,
impongono una sostituzione nella gestione immediata con
l'azzeramento ad horas della intera struttura dirigenziale della
società".
Riproduzione riservata © Copyright ANSA