Lo schema per le rinnovabili
approvato oggi dal consiglio dei Ministri individua i regimi
amministrativi per la costruzione e l'esercizio di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dei
sistemi di accumulo, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili alla realizzazione degli impianti stessi. Il
nuovo provvedimento dispone che l'attività libera non richieda
atti di assenso o dichiarazioni, tranne in caso di vincoli
paesaggistici, nel quale l'autorità dovrà esprimersi entro
trenta giorni (oggi il termine è di almeno 45 giorni).
La "PAS", procedura abilitativa semplificata, riguarda
invece progetti che non richiedono procedimento di "permitting"
e non sono assoggettati a valutazioni ambientali: a seconda
delle casistiche, con l'eventuale coinvolgimento di più
amministrazioni, si va da un minimo di 30 giorni ad un massimo
di 75 per terminare la procedura. Oggi quest'ultimo termine può
essere sospeso senza fissare alcun limite massimo per tale
sospensione potendo, dunque, la procedura, durare anche due
anni.
L'istanza di Autorizzazione unica va invece presentata alla
Regione per impianti sotto i 300 megawatt e oltre quella soglia
al Mase: rientrano in quest'ultima casistica gli impianti
off-shore. Il procedimento, a seconda della complessità può
durare 175 giorni, nel caso di progetti non sottoposti a
valutazioni ambientali, fino a 420 giorni, nella più complessa
delle ipotesi, dovendo prevedere in quest'ultima anche la
Verifica di assoggettabilità a Via e la valutazione d'Impatto
ambientale. Finora la legge ha previsto un termine di 60 o 90
giorni per la durata del procedimento di autorizzazione, senza,
tuttavia, chiarire il tempo occorrente per la verifica di
completezza della documentazione e comunque al netto dei tempi
per le valutazioni ambientali.
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