Centoquattro persone hanno
depositata un ricorso (ex art. 840 sexiesdecies del Codice di
procedura penale) alla sezione imprese del tribunale di Roma,
contro la Stretto di Messina spa.
Si tratta di un'azione inibitoria collettiva per chiedere al
giudice di accertare la responsabilità della società e il danno
ingiusto causato per la violazione del dovere di diligenza,
correttezza e buona fede proseguendo nell'attività per la
realizzazione del ponte sullo Stretto, nonostante l'opera non
abbia alcun reale interesse strategico e non è fattibile sotto i
profili ambientali, strutturali ed economici.
Il ricorso è stato presentato telematicamente il 13 giugno
dagli avvocati Aurora Notarianni, Giuseppe Vitarelli, Antonino
De Luca (del Foro di Messina) e Maria Grazia Fedele (del Foro di
Reggio Calabria).
I ricorrenti, con questa class action, narrano la storia della
società e del progetto ed evidenziano la fondatezza delle
proprie ragioni sostenendo che il decreto cosiddetto ponte è
costituzionalmente illegittimo e contrario alla normativa
europea e in conseguenza denunziano l'illegittimità dell'operato
della società guidata da Pietro Ciucci, per violazione di
numerose norme interne ed eurounitarie, oltre che
internazionali.
Il collegio di difesa precisa: "Questo ricorso mira ad
accertare e dichiarare ammissibile e fondata l'azione inibitoria
collettiva proposta. Vogliamo, così, ottenere la cessazione
immediata da parte della società Stretto di Messina, di ogni
atto o comportamento pregiudizievole dei diritti e degli
interessi collettivi e diffusi e giuridicamente protetti, di
ogni attività tendente all'approvazione del progetto definitivo
ed esecutivo, di ogni comportamento relativo al riavvio
dell'attività di progettazione dell'opera e, per l'effetto,
ordinare la cessazione immediata di ogni attività negoziale,
della stipula di atti aggiuntivi, unilaterali e contrattuali,
onerosi e non e di ogni deliberazione del CdA, di ogni atto o
documento prodotto nel procedimento innanzi alla Commissione Via
Vas e alla Conferenza dei servizi e ordinare la cessazione di
ogni attività connessa e conseguente idonea a reiterare la
condotta pregiudizievole degli interessi collettivi e omogenei
meritevoli di tutela e vietarne la reiterazione. Adesso, dopo il
deposito del ricorso, attendiamo la data di fissazione
dell'udienza".
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