La Corte costituzionale, con la
sentenza n. 168 del 2024, dà torto alla legge della Regione
Sardegna n. 2 del 2024, che prevedeva l'avvio di una procedura
per il mantenimento di tutte le autonomie scolastiche esistenti
nell'anno scolastico 2023-2024. Con questa sentenza la Corte è
tornata ad affrontare il tema del dimensionamento della rete
scolastica, riformato dalla legge statale n. 197 del 2022. La
Corte ritiene che legge della Regione Sardegna, nel porsi
l'obiettivo di mantenere tutte le autonomie scolastiche, si
ponga in contrasto con la Costituzione che attribuisce alla
competenza legislativa statale esclusiva la materia.
L'art. 117, secondo comma, lettera n della Costituzione,
ricordano i giudici costituzionali, attribuisce alla competenza
legislativa statale esclusiva la materia «norme generali
sull'istruzione». La legge regionale - proseguono i giudici -
"viola il principio della necessaria corrispondenza tra
dirigenti assegnati alle regioni e istituzioni scolastiche
presenti sul territorio. La disposizione impugnata è anche in
contrasto con la lettera g) del secondo comma dell'art. 117
della Costituzione, in quanto, come esplicitato dalla sentenza
n. 223 del 2023, la determinazione del contingente scolastico
riguarda personale inserito nel pubblico impiego statale". La
Corte ha infine osservato che resta ferma la competenza delle
Regioni a definire il tipo e l'ubicazione delle istituzioni
scolastiche e a istituire nuovi plessi o ad aggregare quelli
esistenti, tenendo anche conto delle peculiari esigenze di
ciascun territorio. Tuttavia, la riforma statale impone alle
Regioni di rispettare il contingente di dirigenti scolastici e
amministrativi determinato tramite decreto ministeriale.
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