Il provvedimento di revisione della patente per azzeramento dei punti, conseguente a sanzioni multiple, è nullo se l'amministrazione non è in grado di dimostrare l'avvenuta notifica delle singole contravvenzioni. A chiarirlo è la sezione Terza Ter del TAR del Lazio, nella sentenza numero 1826/19, depositata il 12 febbraio.
Questo importante principio giuridico, mette al riparo automobilisti ignari di infrazioni commesse dal rischio di dover essere improvvisamente chiamati a sostenere nuovamente l'esame di guida.
Nel diffondere il testo integrale della sentenza e nel commentarne gli effetti, il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it spiega: "Se la Motorizzazione non fornisce in giudizio elementi probatori utili al superamento della potenziale censura, dovuta al mancato riscontro delle notifiche effettuate, l'azzeramento dei punti non vale nulla. Il provvedimento di revisione della patente deve essere correlato all'effettiva notifica dei verbali di progressiva decurtazione dei crediti". Nel dettaglio del caso, oggetto di valutazione da parte del Tribunale, un conducente aveva ricevuto tale provvedimento per il taglio dei punti conseguente a tre sanzioni distinte, rimediate rispettivamente nel 2007, nel 2008 e nel 2009. Per poter tornare al volante, quindi, avrebbe dovuto rifare l'esame.
Nell'impugnare l'atto adottato dalla Motorizzazione, l'attore sottolineato come "due dei tre verbali non gli sarebbero mai stati notificati". Chiamata in causa, l'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio e non ha, quindi, fornito alcun elemento utile a provare l'avvenuta notifica, presupposto giustificativo per la revisione della patente, annullata dal collegio giudicante.
Nella sentenza si legge: "Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, con orientamento pienamente condivisibile, ha osservato che ogniqualvolta intenda emanare un atto che incida sfavorevolmente sulla sfera giuridica altrui, la pubblica amministrazione è tenuta a darne preventivo avviso al soggetto destinatario, salvo che esistano particolari esigenze di celerità richiamate nel provvedimento ovvero che l'interessato sia stato comunque posto in condizione di partecipare al procedimento stesso. Detto principio trova applicazione anche ai casi di revisione della patente di guida per inidoneità".
"In effetti - concludono gli esperti della Giuffrè Francis Lefebvre -, la filiera burocratica tra organo di Polizia Stradale e Motorizzazione non sempre funziona perfettamente stavolta e quest'ultima non è riuscita a procurarsi tempestivamente la prova dell'effettiva notifica dei verbali elevati dagli organi di controllo".
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