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Consiglio di Stato conferma multa Antitrust a Radiotaxi 3570

Consiglio di Stato conferma multa Antitrust a Radiotaxi 3570

Società sanzionata per inottemperanza a precedente decisione

ROMA, 08 novembre 2024, 16:23

Redazione ANSA

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- RIPRODUZIONE RISERVATA

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Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della multa inflitta a inizio 2022 dall'Antitrust alla società cooperativa Radiotaxi 3570, accusata di non aver comunicato le iniziative adottate per ottemperare "a quanto previsto da una precedente decisione per ricondurre il mercato in linea con l'assetto concorrenziale". Confermata quindi in appello la sentenza con la quale il Tar del Lazio nel marzo dello scorso anno respinse in primo grado il ricorso.
    Una vicenda tortuosa, iniziata con un provvedimento adottato dall'Antitrust nel 2018. In sostanza l'Autorità accertò che tre società cooperative - tra cui Radiotaxi 3570 - avevano realizzato intese restrittive della concorrenza negli atti che disciplinano i rapporti con i tassisti aderenti alle stesse cooperativa e tutto ciò producendo effetti anticoncorrenziali dettati dall'impedimento e dall'ostacolo all'ingresso sul mercato di nuovi operatori. L'Antitrust ordinò alle cooperative di adottare misure idonee ad eliminare l'infrazione; due società ottemperarono al provvedimento, Radiotaxi 3570 no, ritenendo che il nuovo assetto di mercato, prodotto dall'adempimento al provvedimento da parte delle altre due cooperative, non rendeva più necessario il suo intervento. E per questo fu sanzionata con 21mila euro; di lì si è arrivati alla nuova impugnativa ritenuta infondata dal Tar, e all'appello al Consiglio di Stato.
    I giudici di Palazzo Spada hanno reputato che "non possa essere accolta la singolare tesi di parte appellante volta a giustificare la propria inerzia - nel non modificare le clausole a suo tempo giudicate restrittive della concorrenza, lasciandole nella migliore delle ipotesi 'in sospeso' - nei confronti del provvedimento del 2018; tale inerzia si traduce nell'inottemperanza ad esso, segnatamente alla sua parte ordinatoria-inibitoria".
   

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