L'obbligo vaccinale introdotto per il Covid per il personale sanitario non costituisce una misura irragionevole né sproporzionata se l'obiettivo è quello di prevenire la diffusione del virus e di salvaguardare la funzionalità del sistema sanitario. Lo sottolinea la Corte costituzionale nelle motivazioni della sentenza n.14 del 2023 , pronunciata il primo dicembre scorso e che è stata depositata oggi.
Inoltre la previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 anziché di quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone), non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili. Lo sottolinea la Corte costituzionale nella sentenza n.15 del 2023 (redattore Stefano Petitti) depositata oggi e pronunciata il primo dicembre dello scorso anno.
"Le sentenze depositate oggi dai giudici della Corte Costituzionale in materia di obbligo vaccinale costituiscono un grande riconoscimento delle ragioni della scienza e della tutela della salute collettiva". Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, commenta le decisioni della Consulta in merito all'obbligo vaccinale anti-Covid per gli operatori sanitari. "Le ragioni della scienza sulla efficacia dei vaccini per la protezione della popolazione sono state riconosciute - continua Anelli - così come sono state testimoniate dalla adesione della stragrande maggioranza degli italiani, che si sono sottoposti alla vaccinazione, e dai 470.000 medici e odontoiatri italiani che hanno adempiuto all'obbligo vaccinale : il 99,2%, ossia la quasi totalità. La Corte ha ritenuto infatti che la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non possa ritenersi né irragionevole né sproporzionata. E questo alla luce dei dati epidemiologici e delle evidenze scientifiche disponibili". La Corte, spiega Anelli, "ha ribadito con chiarezza che l'articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di contemperare il diritto alla salute del singolo con il coesistente diritto degli altri e quindi con l'interesse della collettività. E ciò in considerazione del rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività". |
|
Riproduzione riservata © Copyright ANSA