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Biosicurezza negli allevamenti contro la peste suina, le misure fino al 15 settembre

Biosicurezza negli allevamenti contro la peste suina, le misure fino al 15 settembre

Nuova nota del ministero della Salute. Commissario Filippini, attenzione alla salute e al comparto

21 agosto 2024, 18:03

Redazione ANSA

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Biosicurezza negli allevamenti contro la peste suina, le misure fino al 15 settembre - RIPRODUZIONE RISERVATA

Biosicurezza negli allevamenti contro la peste suina, le misure fino al 15 settembre - RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimodulate e aggiornate le misure di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli italiani contro la peste suina. Il ministero della Salute ha emanato una nuova nota dopo quella del primo agosto scorso, che proroga fino al 15 settembre le disposizioni del piano di sorveglianza, dopo la scadenza del 19 agosto, fatte salve le specifiche misure previste per le zone di protezione e sorveglianza e per gli allevamenti epidemiologicamente correlati ai focolai.

Al 15 settembre le misure saranno rivalutate sulla base della situazione epidemiologica complessiva, si legge nella nota in base alla quale "Regioni e Provincie autonome, sulla base di una valutazione del rischio, possono adottare ulteriori misure più restrittive" ovvero estendere le presenti misure a territori di competenza anche se non interessati da zone di restrizione per Psa.

"Lunedì abbiamo avuto l'unità di crisi e abbiamo condiviso le misure con le regioni interessate. Questa nota ribadisce le disposizioni già in atto e le dettaglia maggiormente per garantire da una parte - spiega all'ANSA il commissario Giovanni Filippini - la massima attenzione contro il rischio diffusione ma dall'altra anche di applicare tutte le possibilità per permettere al comparto di continuare a lavorare". In particolare, si legge nella nota, negli impianti di macellazione si "ritiene necessario anche un rinforzamento delle attività di vigilanza delle Forze dell'Ordine preposte, tenuto anche conto delle possibili irregolarità in termini di obblighi di segnalazione di mortalità, rispetto delle norme sulle movimentazioni e sui mezzi di trasporto e della biosicurezza".

In ogni allevamento, poi, deve essere presente e utilizzato vestiario monouso (tuta, calzature, guanti e copricapo), per ogni singolo soggetto che entri nella zona pulita degli allevamenti avendo cura che tale vestiario venga correttamente gestito e smaltito dopo l'utilizzo. La non osservanza di tali norme, in caso di focolaio o abbattimento preventivo, potrà comportare la perdita del diritto di beneficiare degli indennizzi, e/o elemento di ostacolo alle attività di rintraccio e valutata come possibile fattore di diffusione di malattia infettiva e pertanto perseguibile penalmente.

Contro il rischio di diffusione della peste suina e per consentire la prosecuzione delle attività, la nota del ministero della Salute regola le movimentazioni anche in base alle deroghe Ue. In particolare per Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia per quanto riguarda le movimentazioni 'da vita' esclusivamente all'interno delle zone di protezione e sorveglianza (ma solo da un livello di rischio inferiore verso il livello di rischio maggiore o pari livello di rischio e quelle che riguardano le fasi produttive successive alla riproduzione), previa autorizzazione. Le misure riguardano poi le movimentazioni verso il macello e di altri mezzi di trasporto.

Prevista anche una serie di norme per le notifiche dei sospetti e dei focolai confermati, indagine epidemiologica e flusso dei campioni. Restano confermate le misure per gli allevamenti familiari che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti presenti nel territorio delle provincie in cui ricadono le zone di restrizione per i quali deve essere disposta la macellazione e il divieto di riproduzione e ripopolamento. Infine, come raccomandazioni generali, in tutto il territorio nazionale è vietato l'ingresso negli allevamenti suini di mezzi agricoli utilizzati per attività non collegate in modo diretto all'attività di allevamento (per esempio lavorazione dei campi) e lo svolgimento all'interno dell'allevamento di attività non collegate in modo diretto.

Su tutto il territorio nazionale, chiunque entri in un allevamento è tenuto a fornire lo storico e il dettaglio degli allevamenti visitati nel periodo potenzialmente definito a rischio per ogni specifico caso, in particolare, codice aziendale, data ingresso, targa automezzo e motivo della visita; tale requisito si applica anche ai trasportatori di animali, prodotti, mangimi. Si raccomanda fortemente di evitare scambio di personale e attrezzature e mezzi di trasporti tra un allevamento e l'altro nonché di limitare gli accessi agli allevamenti a quelli strettamente necessari e di promuovere attività formative in materia di biosicurezza rivolte ad operatori ed allevatori, e al personale a diverso titolo afferente agli allevamenti come trasportatori, tecnici, veterinari privati, rappresentanti. 

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