/ricerca/ansait/search.shtml?tag=
Mostra meno

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Città 30: Tar E-R respinge ricorso dei tassisti, 'inammissibile'

Città 30: Tar E-R respinge ricorso dei tassisti, 'inammissibile'

Depositata la sentenza: 'Mancata dimostrazione del danno'

BOLOGNA, 12 novembre 2024, 16:42

Redazione ANSA

ANSACheck
- RIPRODUZIONE RISERVATA

- RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLOGNA, 12 NOV - Il Tar Emilia-Romagna, con sentenza depositata ieri, 11 novembre, ha respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso proposto la scorsa primavera da due tassisti per annullare i provvedimenti del progetto 'Bologna Città 30', contro il quale si era costituito in giudizio anche il Ministero dei Trasporti.
    Dopo la già avvenuta rinuncia dei ricorrenti alla sospensiva urgente nell'udienza cautelare del 16 aprile e a seguito della discussione nell'udienza di merito del 23 ottobre, il Tar, pronunciandosi in via definitiva, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.
    Il cuore della motivazione è la mancata dimostrazione di una lesione effettiva e attuale agli interessi economici e di un danno concreto all'attività imprenditoriale dei tassisti derivante dall'abbassamento della velocità a 30 km/h in determinate strade cittadine.
    Secondo la sentenza, il ricorso, la cui legittimazione era stata motivata in relazione agli "effetti negativi che i provvedimenti censurati produrrebbero sull'esercizio dell'attività lavorativa", è affetto infatti dalla "mancata dimostrazione del danno che i ricorrenti vorrebbero evitare", nel senso della "mancanza di dati oggettivi e concreti sugli effetti economici della lamentata riduzione delle corse".
    Il ricorso, infatti, "non fornisce alcun dato che quantifichi la perdita che i ricorrenti subirebbero per effetto dell'applicazione dell'avversata misura di riduzione della velocità". I giudici hanno per di più riconosciuto espressamente che il provvedimento non viola il diritto costituzionale alla mobilità né ostacola il lavoro e stabilisce, sottolinea il Comune, "una regola di natura tecnica, non politica, per garantire la sicurezza stradale, la vita umana e un traffico urbano più ordinato".
    Il Tar ha tra l'altro dichiarato inammissibile l'intervento di Stefano Cavedagna a sostegno delle ragioni dei tassisti ricorrenti, ritenendo che l'ex consigliere comunale e attuale europarlamentare "non ha dimostrato di essere titolare di un interesse concreto ed attuale a censurare gli atti impugnati".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Condividi

O utilizza