Correttamente nel luglio 2019 il
presidente della Regione Lazio adottò un'ordinanza con la quale,
al fine di far fronte all'emergenza nella raccolta e nello
smaltimento dei rifiuti nella città di Roma, impose una serie di
prescrizioni ad AMA SpA per la pulizia e raccolta dei rifiuti di
Roma, e ordinato, allo scopo di assicurare la fase del ciclo di
gestione dei rifiuti, alla società Ecologia Viterbo "di operare
con decorrenza immediata al massimo della capacità di
trattamento autorizzata su base giornaliera, garantendo i
trattamenti anche nei festivi, secondo le richieste formalizzate
da AMA, garantendo le prestazioni stabilite dalle BAT di settore
al minimo di quanto stabilito nei vari flussi di trattamento".
L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha
respinto un ricorso proposto nel 2019 dal Comune di Viterbo.
Secondo i giudici, "posto che il provvedimento gravato opera
dichiaratamente in deroga all'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e
all'art. 19 della l.r. 27/1998 - oltre che al principio della
prossimità dello smaltimento e del recupero dei rifiuti urbani
indifferenziati" sono "sussistenti quelle situazioni di
eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica
e dell'ambiente che legittimano, da parte della Regione Lazio,
l'esercizio del potere di ordinanza, quale ricorso temporaneo a
speciali forme di gestione dei rifiuti con la finalità di
garantire un elevato livello di tutela della salute e
dell'ambiente".
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