/ricerca/ansait/search.shtml?tag=
Mostra meno

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Portofino, Tar annulla divieto Comune bus turistici ingombranti

Portofino, Tar annulla divieto Comune bus turistici ingombranti

Accolto ricorso Milano City Sightseeing contro misura del Comune

GENOVA, 02 ottobre 2023, 18:37

Redazione ANSA

ANSACheck

- RIPRODUZIONE RISERVATA

- RIPRODUZIONE RISERVATA
- RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Tar della Liguria ha annullato l'ordinanza del sindaco di Portofino del giugno scorso con cui il Comune aveva disposto il divieto di transito per categorie di veicoli di particolare ingombro nel tratto portofinese della strada provinciale 227. Lo hanno deciso i giudici amministrativi con una sentenza che ha accolto il ricorso della società Milano City Sightseeing, attiva nel settore dei servizi di trasporto di persone e titolare di autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto di linea per la tratta Genova-Portofino e della strada provinciale 227 per l'anno 2023, nel periodo 1 aprile - 31 ottobre.
    La società di trasporti sosteneva che, "ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto di linea da parte della Città Metropolitana (con veicolo di lunghezza eccedente quella di cui all'ordinanza impugnata), il Comune di Portofino non soltanto aveva espresso il proprio nulla osta (delibera della Giunta comunale), ma aveva altresì autorizzato l'impresa ricorrente ad operare in deroga all'ordinanza, che fissava limiti stringenti di lunghezza (m. 6) e larghezza (m. 2,30) dei veicoli".
    Nella sentenza il Tar sottolinea che "sebbene il potere di adottare i provvedimenti nei tratti di strade provinciali ricadenti nei centri abitati spetti effettivamente ai Comuni, ciò deve avvenire sentito il parere dell'ente proprietario della strada": ciò che nella specie non è avvenuto, la qual cosa determina un difetto di istruttoria. Né potrebbe ritenersi che si potesse prescindere dal parere della Città Metropolitana. Va annullato il provvedimento impugnato.
    I giudici amministrativi hanno inoltre condannato il Comune di Portofino al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 2.000 euro.
   

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Condividi

O utilizza