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Scuola: supplente per 10 anni, Tar condanna Ministero

Giudici dopo sentenza civile, 'pagargli tutti mesi senza lavoro'

Per 10 anni, tra il 2003 e il 2012, è salito in cattedra ma sempre solo come supplente di matematica e informatica in diversi istituti tecnici a Brescia, Bologna e Catania, fino a che non è riuscito ad entrare in ruolo. Ora il Tar di Brescia ha deciso, sulla base di una sentenza del tribunale civile rimasta per due anni lettera morta, che il Ministero dell'Istruzione dovrà versare a quel professore tutte "le mensilità corrispondenti all'interruzione dell'attività lavorativa", ossia che dovrà essere pagato anche per i periodi in cui non lavorava. E con tanto di relativi contributi, perché, come stabilito dal giudice del lavoro, quegli anni di supplenza sono assimilabili "alla prestazione di attività lavorativa subordinata".

La sentenza dei giudici amministrativi è arrivata in questi giorni dopo che il professore, assistito dall'avvocato Nunzio Condorelli Caff, ha fatto ricorso al Tar per chiedere l'ottemperanza da parte del Ministero del verdetto del Tribunale di Brescia del 2016, sostenendo che, al momento, gli sono stati versati solo poco più di 700 euro rispetto agli oltre 25mila euro, a suo dire, dovuti. Il Tar nel suo provvedimento ha comunque precisato che toccherà all'Ufficio scolastico della Lombardia calcolare esattamente ciò che spetta all'insegnante per quei 10 anni.

Il giudice del lavoro due anni fa aveva dichiarato "illegittima la reiterazione dei rapporti a tempo determinato", ossia delle supplenze, e aveva condannato il Ministero a pagare come risarcimento le "mensilità non corrisposte", equivalenti a quelle dei "docenti di ruolo e con riconoscimento degli scatti di anzianità via via maturati". E ciò per "tutti i periodi di interruzione del rapporto di lavoro dalla data del primo contratto sino all'immissione in ruolo", detratte solo le cifre già versate all'insegnante "a titolo di ferie e di indennità di disoccupazione".

In sostanza, il Tribunale, come riassunto dal Tar nella sentenza, aveva dato ragione al professore il quale, tra le altre cose, aveva chiesto "la disapplicazione delle norme nazionali sulle assunzioni temporanee nella scuola". Ora i giudici amministrativi Politi-Pedron-Tenca hanno stabilito che il Ministero entro 120 giorni dovrà versare il dovuto al docente. "Oltre ai mesi di luglio e agosto - scrive il Tar - devono essere retribuiti anche i restanti mesi non inseriti in un rapporto di lavoro".
   

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