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In evidenza
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In collaborazione con AnconAmbiente
"Il valore di AnconAmbiente, almeno
in via prudenziale, è dato dal suo patrimonio netto contabile
che al 31 dicembre 2023, ultimo bilancio approvato, risulta pari
a euro 9.157.546 euro. I numeri sono chiari, definiti e
pubblici, almeno per chi vuole vederli e analizzarli, poiché
presenti nel progetto depositato all'Ata (Assemblea territoriale
d'ambito) per la sua approvazione". Lo sottolinea AnconAmbiente,
per voce del presidente Antonio Gitto in seguito a notizie
circolate e in risposta al sindaco di Senigallia Massimo
Olivetti nel dibattito sulla sfida dell'azienda per diventare
gestore unico della raccolta rifiuti nella provincia di Ancona.
"Il numero delle azioni che i Comuni vorranno sottoscrivere è
liberamente determinabile e deciso da loro stessi in piena
autonomia. - osserva l'azienda - Ai sensi dell'articolo 6 dello
statuto, ogni azione di AnconAmbiente ha un valore nominale di
euro dieci. Peraltro, il peso politico e decisionale all'interno
della società non varia in funzione del numero di azioni
possedute,- ricorda - poiché, per effetto del controllo analogo
congiunto (obbligatorio e necessario per legge), il voto
assembleare avviene 'per teste'. Conseguentemente, la
sottoscrizione di azioni potrà avvenire anche con quote
'simboliche' e non impattanti né sul bilancio comunale, né
tantomeno sui cittadini".
Circa la "questione tariffa" AnconAmbiente evidenzia "che il
settore dei rifiuti, a partire dal 2020, è regolato
dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente
(Arera), che da quattro anni è il soggetto che decide quanto far
pagare ai cittadini (MTR - Metodo Tariffario Rifiuti delibere
443/19 e 363/21), normando, da un lato, i costi per i cittadini,
dall'altro, i ricavi e la remunerazione del capitale investito
per i gestori del servizio. Al Comune rimane il potere di
approvare regolamento e le tariffe anche se, quest'ultime, sono
realtà regolate dal Dpr 158/99".
Inoltre, prosegue, "l'introduzione della tariffa puntuale
corrispettiva d'ambito (a partire dal 2027), così come prevista
dalla Legge n. 147/13 (commi 652 e 668), dalla Legge Regione
Marche n. 5/18, nonché dal Piano d'Ambito ATA2 approvato qualche
anno fa dai sindaci, è una disposizione che prescinde dalla
volontà del gestore del servizio o del singolo Comune. In
effetti, questa modalità, come detto, è già vigente e non può
variare in funzione del gestore del servizio (pubblico o privato
che sia) o delle sue modalità di individuazione (affidamento
diretto o gara)". Inoltre "Per quanto concerne i costi delle
alluvioni, è sempre Arera che norma, con le sue delibere, le
modalità di finanziamento dei costi degli eventi climatici
calamitosi. Nello specifico, con la delibera 386/23 istitutiva
delle componenti perequative UR1 ed UR2, presenti nelle bollette
TARI; tali componenti, in particolare la componente UR2,
serviranno a finanziare (attraverso la Cassa Csea di Arera)
tutti i costi degli eventi calamitosi, senza così pesare sui
bilanci comunali o sui cittadini".
"Ovviamente, - sottolinea AnconAmbiente - quanto sopra
precisato sulle modalità di determinazione delle tariffe vale
anche per la gestione dei mancati incassi. Le norme per
l'imputazione dei costi derivanti da "crediti inesigibili"
rimangono quelle in vigore, così come stabilito prima dal
Ministero dell'economia e delle finanze (si veda il documento
"Linee guida tares") e poi da Arera con l'Mtr2 sopra citato; in
esse vengono normate le modalità d'imputazione dei costi, ivi
compresi i 'crediti inesigibili' (Ccd è la specifica voce del
Piano Economico
Finanziario) e i 'crediti di dubbia esigibilità" (per cui è
previsto l'accantonamento nel bilancio comunale al Fondo crediti
di dubbia esigibilità). I costi sono imputati per singolo Comune
nel proprio Piano Economico Finanziario di riferimento, senza
nessun aggravio per i singoli Comuni, che anzi beneficeranno
dell'effetto delle economie di scala derivanti dalla gestione
unica (il Pef: Piano Economico Finanziario, è un documento in
cui sono elencate tutte le voci di costo del servizio rifiuti,
redatto sotto le rigide norme di Arera, la cui somma è la base
d'imputazione della TARI o della futura tariffa puntuale
corrispettiva)".
AnconAmbiente precisa "che anche oggi, ovviamente, non tutta
la Tari è riscossa dai Comuni (dove anzi il non riscosso è
abbastanza alto, poiché oscilla tra l'8% e il 20%). In questa
ipotesi, il costo del non riscosso si scarica sui cittadini con
due modalità. La prima, riguarda l'accantonato al Fondo crediti
di dubbia esigibilità, che ingessa il bilancio dei Comuni,
vincolando parte dell'avanzo. La seconda, riguarda la parte
eccedente, che contribuisce, comunque alla riduzione dell'avanzo
di amministrazione".
In collaborazione con AnconAmbiente
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