La Sezione Lavoro del Tribunale di
Torino ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento di
sospensione irrogato da una Azienda Sanitaria Locale del
territorio a un proprio dipendente per inottemperanza
all'obbligo vaccinale anti-Covid-19. Il lavoratore, impugnando
il provvedimento dell'Asl, ha presentato ricorso, evidenziando
che le proprie mansioni di carattere amministrativo non
richiedevano contatto con altro personale o utenza esterna, e
tra il 2020 il 2021 aveva già lavorato in modalità agile; una
modalità - ha evidenziato il dipendente - con cui si potevano
svolgere anche le mansioni attualmente assegnate dall'azienda.
Nel ricorso, presentato dai suoi difensori Valerio Savino e
Fabio Pansera, del Foro di Torino, il lavoratore ha sostenuto
quindi l'inapplicabilità nei suoi confronti dell'obbligo
vaccinale previsto dai decreti ministeriali, oltre a sostenere
il dovere dell'Asl di consentirgli di svolgere il lavoro in
modalità agile. O, in alternativa, di destinarlo a mansioni che
non prevedessero contatti interpersonali.
Il giudice Lorenzo Audisio, fanno sapere i legali, ha
dichiarato l'illegittimità della sospensione del dipendente e ha
imposto all'azienda il suo reintegro nel posto di lavoro,
condannando l'Asl al pagamento delle somme previste nel periodo
in cui il lavoratore è stato sospeso.
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