È stato dichiarato inammissibile dal
Tar del Lazio il ricorso con il quale l'Associazione Club Napoli
Maradona e il Codacons sollecitavano la revoca dello scudetto
2018-2019 alla Juventus e la sua assegnazione al Napoli.
La controversia traeva origine dai fatti riguardanti la
Juventus F.C., che nella gestione finanziaria nel corso delle
stagioni 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 avrebbe alterato il
valore dei calciatori in bilancio, così determinando valori
complessivi di apparente equilibrio finanziario, con la
possibilità di acquisire calciatori di livello agonistico
superiori rispetto alle proprie capacità finanziarie effettive.
L'Associazione Club Napoli Maradona e il Codacons, interessate
all'assegnazione dello scudetto 2018-2019 alla Società Napoli,
si sono rivolte al Tar chiedendo l'accertamento
dell'illegittimità e il relativo annullamento della decisione
della Corte Federale di Appello della Figc del 30 gennaio 2023.
Contestavano questa decisione - è lo stesso Tar a ricostruirlo
in sentenza - nella parte in cui, pur avendo accertato che la
Juventus ha alterato la regolarità del campionato 2018-2019, non
ha disposto la sanzione della revoca dello scudetto o quantomeno
la retrocessione all'ultimo posto in classifica o la
penalizzazione di 15 punti, con assegnazione dello scudetto alla
seconda, ovvero il Napoli. Con motivi aggiunti, i ricorrenti,
premettendo che nelle more alla Juventus è stata inflitta una
penalizzazione di 10 punti, hanno impugnato anche questa
decisione.
Il Tar adesso ha ritenuto fondate le eccezioni pregiudiziali
sollevate dalla Juventus che attengono al "difetto di condizioni
dell'azione in capo alle associazioni ricorrenti", rilevando che
"l'Associazione Club Napoli Maradona e il Codacons pretendono di
agire in sostituzione della SSC Napoli Spa per far conseguire a
quest'ultima Società lo scudetto 2018/2019, e, quindi,
un'utilità di stretta pertinenza della stessa. In effetti esse
non agiscono per un interesse sostanziale proprio ma per far
valere in giudizio una situazione giuridica soggettiva altrui,
con la conseguente violazione del principio di divieto di
sostituzione processuale" previsto dal Codice.
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