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Responsabilità editoriale di Optimamente
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In un contesto in cui è sempre più difficile ottenere remunerazioni sulle giacenze a vista, un crescente numero di italiani ha preferito rivolgere la propria attenzione ai conti deposito online. D’altronde, aprire un conto deposito online è semplice, così come risulta essere immediata la gestione della propria liquidità su tali rapporti, scegliendo ad esempio di vincolarne una parte e di tenere libera la disponibilità di un’altra parte.
Ma quanto sono realmente sicuri i conti deposito, visto e considerato che sulla convenienza economica, rispetto ai conti correnti, non sembra esserci competizione? Possiamo fidarci degli istituti di credito online? Ci sono forme di tutela sui depositi che vengono effettuati sulle loro posizioni?
Iniziamo subito con il rammentare che tutte le banche italiane sono obbligate ad aderire obbligatoriamente a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti nel nostro Paese. Più nel dettaglio, quello a cui devono aderire le banche che non appartengono al credito cooperativo è il Fondo interbancario di tutela dei depositi (per brevità, d’ora in poi, FITD), a cui sono peraltro iscritti anche le banche extracomunitarie che sono autorizzate ad operare in Italia attraverso loro succursali, tranne che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente. Anche in quest’ultimo caso, però, è possibile che sia richiesta comunque l’iscrizione al FITD a scopi integrativi, al fine di permettere ai clienti italiani di disporre di un limite di copertura che – come vedremo – sia omogeneo a quello previsto dal FITD.
Ciò premesso, si noti anche come l’obbligo di iscrizione al Fondo ricada evidentemente anche per le banche che offrono conti depositi online, ovvero per quegli istituti di credito che hanno un’operatività prevalente o esclusiva online.
Per quanto poi attiene l’oggetto della tutela che viene offerta dal Fondo, lo stesso abbraccia un novero piuttosto ampio, che riguarda non solamente i conti correnti, quanto anche i conti deposito liberi e vincolati, o ancora i certificati di deposito, i libretti di risparmio e gli assegni circolari.
A margine di ciò risulta pertanto già applicabile una prima considerazione: fermo restando che, di per sé, l’evento legato al default di un istituto di credito è piuttosto raro, in caso di sopravvenute difficoltà della banca ad onorare i propri impegni, il Fondo interverrà entro i limiti di copertura previsti dal suo regolamento. Ma quali sono?
Il limite di copertura è attualmente pari a 100.000 euro per depositante, per singola banca, e anche in caso di appartenenza a medesimo gruppo bancario. Pertanto, ai fini della copertura, si tenderà a cumulare i depositi di tutti i conti intestati alla stessa persona presso il medesimo istituto di credito.
Ipotizzando dunque che un cliente disponga di un saldo di 60.000 euro in un conto corrente e di 50.000 euro in un conto deposito, con credito complessivo di 110.000 euro nei confronti di uno stesso intermediario, in caso di liquidazione coatta avrà diritto al riconoscimento di una somma massima pari a 100.000 euro.
Nel caso di conto deposito cointestato, il massimale ricadrà singolarmente su ogni cointestatario, visto e considerato che – come abbiamo già rammentato – il limite di copertura è pro capite.
Ipotizzando pertanto, con un altro esempio, che vi sia un conto deposito online cointestato con due persone, che presenta un saldo pari a 300.000 euro, in caso di liquidazione coatta della banca a ciascun cointestatario verrà riconosciuto un rimborso di 100.000 euro.
Insomma, versare i propri soldi in un conto deposito online, in termini di forme di protezione previste dalla legge, non è poi operazione differente rispetto a quella del versamento in un conto corrente, on line o in una banca “tradizionale”.
Si tenga infine conto che i depositi fino a 100.000 euro, protetti dal FITD, sono espressamente esclusi dall’applicazione del meccanismo del bail-in e che anche per la quota eccedente i 100.000 euro, tali depositi ricevono comunque un trattamento preferenziale rispetto ad altre forme di investimento. Dunque, il rischio di perdita sarebbe estremamente contenuto, con sacrificio realizzabile solo nell’ipotesi in cui tutti gli strumenti con un grado di protezione inferiore nella gerarchia fallimentare non siano sufficienti a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale da parte della banca interessata.
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