Il Tar Puglia ha sospeso l'ordinanza regionale con la quale il presidente Michele Emiliano ha disposto fino al 5 marzo la didattica digitale integrata al 100% per tutti gli alunni e gli studenti pugliesi. Il decreto a firma del presidente Orazio Ciliberti accoglie l'istanza cautelare del ricorso presentato dal Codacons Lecce e da un gruppo di genitori di alunni, a per effetto sospende l'efficacia del provvedimento regionale, fissando l'udienza collegiale al 17 marzo 2021.
"Adotterò immediatamente un'altra ordinanza che, tenendo conto dei rilievi" del Tar Puglia "tuteli comunque la vita del personale scolastico agganciando la durata della campagna vaccinale per le scuole al periodo di vigenza della ordinanza, rimuovendo il limite del 50% alla presenza contemporanea nelle classi". Lo annuncia il governatore Michele Emiliano dopo che il Tar ha sospeso l'ordinanza con la quale era stata resa obbligatoria la Dad in tutte le scuole. "Verrà reintrodotto - annuncia Emiliano - il diritto alla scelta della didattica integrata a distanza da parte delle famiglie che ne faranno richiesta".
"Se fosse vero - motiva il Tar - che l'esigenza fondamentale è quella dichiarata di consentire la 'attuazione del piano vaccinale degli operatori scolastici', il provvedimento regionale impugnato dovrebbe avere una durata di efficacia molto più lunga. Ciò ne evidenzia il difetto motivazionale o, quantomeno, l'incongruenza tra la premessa e la conclusione, riverberandosi in un vizio logico-argomentativo ovvero in una carenza attitudinale della misura rispetto all'obiettivo perseguito". Inoltre "dovrebbe essere prorogato o rinnovato per un periodo più lungo - prosegue il decreto - , la qual cosa non potrebbe che vanificare l'apporto didattico e formativo dell'anno scolastico 2020-2021 per alunni e studenti in Puglia, in violazione dei livelli essenziali di prestazione fissati dallo Stato mediante i provvedimenti governativi". Il riferimento è al Dpcm del 14 gennaio scorso, che stabiliva che "il limite del 50 per cento è una soglia al di sotto della quale deve ritenersi non sufficientemente assolto, né garantito lo standard minimo dei servizi scolastici". A questo proposito il Tar ricorda che "il provvedimento impugnato consente ai dirigenti scolastici di negare a chi ne faccia richiesta, l'accesso, nelle scuole pugliesi, alla didattica in presenza e, comunque, esso vieta ai dirigenti scolastici di ammettere alla didattica in presenza un numero superiore al 50 per cento di alunni e studenti, anche presso scuole in cui non dovessero registrarsi situazioni di contagio o di reale pericolo di contagio".
Le Regioni possono "introdurre misure derogatorie più restrittive rispetto a quelle disposte dal Governo nazionale, ma tali misure devono essere provvisorie e ragionevolmente coerenti con la classificazione del livello di gravità dell'emergenza in ambito regionale (la Puglia dall'11.2.2021 è in 'zona gialla')". E' una delle motivazioni alla base del provvedimento del Tar Puglia che ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza regionale sulla scuola. Il presidente Orazio Ciliberti, con decreto monocratico, ha deciso di accogliere l'istanza cautelare di un gruppo di genitori di studenti e del Codacons Lecce "considerato che la misura cautelare collegiale interverrebbe al compimento del periodo di efficacia dell'atto impugnato, quando prevedibilmente sarà stato adottato un ulteriore provvedimento di proroga o rinnovo, la qual cosa innescherebbe un inseguimento defatigante dei ricorsi ai provvedimenti, traducendosi in un sostanziale diniego di giustizia; e tale considerazione induce a ritenere sussistente il periculum in mora, poiché il divieto regionale di didattica in presenza è già vigente, anche se i dirigenti scolastici, al momento, non hanno ancora denegato ai ricorrenti l'accesso su istanza alla didattica in presenza".
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