La responsabilità del danno subito
dalle imprese che costruirono il complesso di Punta Perotti -
poi abbattuto nel 2006 - per la confisca dopo l'accertamento
della lottizzazione abusiva pur in assenza di una condanna
penale, non è imputabile al Comune di Bari ma allo Stato. Lo ha
stabilito la terza sezione civile del Tribunale di Bari secondo
cui lo Stato non può rivalersi sul Comune per il risarcimento
versato alle imprese costruttrici sulla base di una sentenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nel gennaio del 2009
la Cedu aveva condannato l'Italia a risarcire le società
costruttrici Sud Fondi, Iema e Mabar in quanto la confisca dei
terreni di Punta Perotti era avvenuta in assenza di una condanna
penale. La Cedu intervenne con due distinte sentenze per la
medesima questione. Nella prima fu stabilito subito un
indennizzo di 40mila euro per ciascuna società (danni morali e
spese processuali) e successivamente con una seconda pronuncia
un risarcimento totale di 46,08 milioni di euro da parte dello
Stato per i danni subiti per la confisca (37 mln per Sudfondi,
9,5 per Mabar e 2,5 per Iema).
Dopo avere versato le somme, lo Stato (presidenza del
Consiglio e Ministri dell'Economia) ha deciso di rivalersi sul
Comune ritenendolo responsabile del procedimento amministrativo
che ha portato a concedere le autorizzazioni abusive ai
costruttori che poi hanno portato alla confisca.
La decisione di oggi del giudice civile riguarda
l'opposizione fatta dal Comune alla prima richiesta di rivalsa
avanzata dallo Stato per complessivi 121.800 euro. Sulla vicenda
è ora pendente un secondo processo che il Comune ha fatto
preventivamente sulla eventuale richiesta di rivalsa per la
parte più corposa del risarcimento, quello da 46 milioni.
In sostanza, secondo i giudici civili, "il danno subito
dalle società è conseguenza immediata e diretta non già delle
condotta dell'ente comunale nella gestione del procedimento
amministrativo che ha portato al rilascio della concessione
edilizia e della lottizzazione abusiva, bensì del provvedimento
di confisca illegittimo (in quanto applicato in assenza di
condanna penale) disposto dagli organi istituzionali dello Stato
in violazione delle norme della convenzione europea dei diritti
dell'uomo".
In altre parole, dice il tribunale, "nulla è dovuto allo
Stato italiano a titolo di rivalsa dal Comune di Bari, atteso
che a quest'ultimo non è riferibile alcuna colpevole violazione
delle disposizioni della convenzione europea dei diritti
dell'uomo". Quindi il tribunale ha accolto il ricorso del Comune
e ha condannato lo Stato anche al pagamento delle spese
processuali.
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