E' illogica la scelta di introdurre
contestualmente le due Ztl 1 e 2, non è dimostrata la necessità
di introdurre il sistema di tariffazione per il raggiungimento
degli obiettivi Piano del traffico, è insussistente
l'introduzione di concrete misure di potenziamento del trasporto
pubblico. Sono queste le motivazioni con le quali terza sezione
del Tar di Palermo presieduta da Giovanni Tulumello ha accolto
il ricorso per la sospensione della zona a traffico limitato a
Palermo.
Il collegio scrive che è "illogica la scelta di introdurre
contestualmente le due Ztl 1 e 2, dove nel Piano generale del
traffico era prevista l'implementazione progressiva di tali
zone". Per i giudici non è dimostrata la necessità di introdurre
il sistema di tariffazione per il raggiungimento degli obiettivi
Piano del traffico visto che "si possono curare le esigenze di
controllo della circolazione e di tutela ambientale - prosegue
l'ordinanza - con misure limitative della circolazione prive di
carattere oneroso".
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