Non perde il posto di lavoro il
cassiere che, quasi come un 'automa', allunga la mano nel
ripiano di merendine e si mangia un piccolo snack del valore di
70 centesimi sotto gli occhi del 'sorvegliante', senza pagarlo e
senza curarsi di mimetizzare l'accaduto. La Cassazione ha
infatti respinto il ricorso di una catena siciliana di
supermercati, ora ceduta e in liquidazione dal 2019, contro la
decisione della Corte di Appello di Catania che aveva stabilito
l'illegittimità della lettera di licenziamento disciplinare
recapitata nel giugno del 2011 a Luca M., addetto alla cassa
'reo' di "aver prelevato uno snack dall'espositore". Ad avviso
dei giudici di merito - con ragionamento condiviso dalla Suprema
Corte - "dalla dinamica dei fatti non emergeva alcuna cautela
frodatoria da parte del lavoratore il quale in modo visibile e
senza allontanarsi dalla sua postazione lavorativa non aveva
posto in essere alcun particolare accorgimento atto ad occultare
il suo gesto tant'è che era stato prontamente ripreso dal
responsabile". Inoltre, - ricordano gli 'ermellini' - "non era
riscontrabile nessuna particolare ostinazione da parte del
lavoratore nella negazione del fatto, dato che si era limitato,
in sede di giustificazione, a dichiarare di 'non ricordarsi'
l'episodio ammettendo l'eventualità dell'addebito, imputato a
leggerezza ed al suo bisogno di assumere sostanze zuccherine
perchè soggetto a frequenti crisi ipoglicemiche" Senza successo,
la 'Roberto Abate spa in liquidazione' - la catena della grande
distribuzione che ha dichiarato 'guerra' per la merendina - ha
protestato in Cassazione facendo presente che la contrattazione
collettiva sanziona "l'appropriazione di beni aziendali sul
luogo di lavoro con la sanzione espulsiva". In proposito gli
'ermellini' hanno replicato che la Corte di Appello "ha
ampiamente motivato in ordine alle concrete circostanze di fatto
che deponevano per un complessivo 'ridimensionamento'
dell'episodio ed in particolare per una prognosi favorevole
circa il futuro corretto adempimento da parte dei dipendente
degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro".
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