L'Enac a novembre dello scorso anno
non poteva contestare alla ong Pilotes Volontaires di avere
indebitamente operato con il suo velivolo Colibrì 2 in attività
per l'assistenza ai migranti che attraversano il Mediterraneo
centrale. Lo ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza.
La ong, con sede legale in Francia, aveva fatto ricorso
contro il provvedimento con il quale nel novembre 2023 l'Enac,
sulla base della ricostruzione della Guardia Costiera
sull'attività compiuta l'11 novembre 2023, le aveva contestato
di avere "indebitamente operato al di fuori delle regole
nazionali e sovranazionali, mettendo in pericolo l'incolumità
delle persone migranti, peraltro non assistite secondo i
protocolli vigenti ed approvati dall'Autorità marittima",
conseguentemente intimandole "di astenersi dal compimento di
ogni ulteriore attività rientranti nell'ambito S.A.R., non
escludendosi - in caso di reiterate elusioni di tali indicazioni
- l'adozione di misure sanzionatorie quali il fermo
amministrativo dell'aeromobile".
Il Tar ha ritenuto il ricorso fondato nel merito. Partendo
dal fatto che "dalla documentazione agli atti emerge che: i
fatti posti a base del provvedimento si sono svolti al di fuori
dello spazio aereo italiano; il velivolo della ricorrente è
stato registrato in Austria", i giudici hanno ritenuto che "pur
essendo l'Enac l'Ente al quale appartengono in astratto le
funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea,
nella fattispecie all'esame si è verificato un caso di carenza
del potere prescrittivo in concreto, atteso che quest'ultimo è
stato esercitato su un velivolo di nazionalità austriaca durante
la navigazione aerea nello spazio aereo sovrastante le acque
internazionali". In sostanza, nel caso specifico "l'autorità
competente era unicamente quella di bandiera del velivolo, cioè
quella austriaca. Appare, pertanto, evidente che l'Enac, in sede
di adozione del provvedimento impugnato, abbia decampato dai
limiti territoriali della competenza attribuitagli, esercitando
in modo scorretto un potere (il potere di vigilanza e di polizia
aerea) che in astratto gli spettava nei limiti suindicati. Il
provvedimento impugnato, quindi, è viziato da incompetenza".
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