Non è manifestamente irragionevole la
scelta legislativa di stabilire, a seconda della dimensione
demografica dei Comuni, un limite ai mandati consecutivi dei
sindaci, sempre che essa realizzi un equo contemperamento tra i
diritti e i principi costituzionali che vengono in
considerazione. Lo afferma la Corte costituzionale (sentenza n.
196 depositata oggi,) che ha dichiarato non fondate le questioni
di legittimità costituzionale, proposte dalla Regione Liguria,
nei confronti dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 7 del
2024, che ha modificato la disciplina recata dall'art. 51,
secondo comma, del testo unico degli enti locali. Con tale
disposizione, il legislatore ha previsto che per i sindaci dei
Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non vi sia alcun
limite ai mandati; che per i sindaci dei Comuni con popolazione
compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti il limite di mandati
consecutivi sia pari a tre; che per i sindaci dei Comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti resti fermo il limite di
due mandati consecutivi.
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