Si riaprono, secondo i tempi stabiliti dal decreto fiscale, i termini della voluntary disclosure. Le domande, ricorda l'Agenzia delle Entrate, potranno essere inviate fino al 31 luglio 2017. Chi intende inviare già da oggi l'istanza di accesso alla nuova procedura, potrà utilizzare il "vecchio" modello di istanza approvato dall'Agenzia il 30 gennaio 2015 e trasmetterlo esclusivamente per via telematica.
La ''voluntary disclosure'', cioè il meccanismo di regolarizzazione di patrimoni e attività finanziarie detenute illegalmente perchè non dichiarate al fisco, potrà riguardare anche ''contanti o valori al portatore'' depositati nella cassette di sicurezza. Sono però previste norme rafforzate contro ipotesi di reato: come la presenza di un notaio per l'inventario e una ''doppia'' dichiarazione sulla provenienza non illecita del denaro. Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio riapre i termini per l'adesione alla cosiddetta ''collaborazione volontaria''. Tra scadenze e sanzioni le norme prevedono la multa per chi fa il furbo e versa meno del dovuto (ma il rimborso per chi ha pagato di più) ma anche, tra le novità, il calcolo dell'imposta dovuta in autotassazione e l'avvio di controlli da parte dei comuni sui cittadini che hanno spostato la residenza all'estero. Ecco una breve guida:
DISCLOSURE FINO AL 30 SETTEMBRE 2016: La riapertura della procedura consente di mettersi in regola con il fisco per le violazioni fino al 30 settembre scorso in relazione a possesso di attività finanziarie. La regolarizzazione copre anche i reati fiscali e quello introdotto recentemente dell'autoriciclaggio ma vanno versate imposte e contributi dovuti.
DOMANDA FINO AL 31 LUGLIO, POI INTEGRAZIONE: Potrà aderire a condizione che la domanda non sia già stata presentata in passato, anche per interposta persona, e fino al 31 luglio 2017. E' prevista la possibilità di integrare l'istanza con documenti e informazioni fino al prossimo 30 settembre.
LE SANZIONI: Il meccanismo delle sanzioni è complesso e varia a seconda delle tipologie finanziarie ''sanate'', dall'immobile in paese black list ad un deposito in Svizzera. La logica generale è che si pagano le imposte che si sarebbero dovute versare. Ad esempio, sul denaro tenuto su un conto bancario estero si pagherebbe uno 0,5% per omessa dichiarazione e il 27% annuale di tassazione sul rendimento: in pratica un conto da 1 milione, ipotizzando un rendimento del 5% e quindi un guadagno di 50.000 euro, pagherà il 27,5% di questa somma, cioè 13.500 euro.
SI PAGA IN AUTOTASSAZIONE: Per la voluntary bis è previsto un meccanismo di autotassazione, con sanzioni per chi versa meno o non paga il dovuto. E' questa la vera novità. Sarà possibile saldare in unica soluzione entro il 30 settembre 2017, oppure ripartire l'importo in tre rate mensili di pari importo. Sono previste per chi fa errori sanzioni pari al 3% o al 10% se si superano le soglie del 10% per gli errori formali e del 30% per gli altri. Per chi erroneamente versa più di quanto dovuto scatta la possibilità di utilizzare l'eccedenza in rimborso o di utilizzarla per compensazioni.
CONTANTI NELLE CASSETTE DI SICUREZZA: Il contante e i valori al portatore contenuti in cassette di sicurezza possono rientrare nella voluntary ma con una procedura specifica. L'apertura della cassetta e l'inventario dovranno essere fatti alla presenza di un notaio e il contribuente dovrà rilasciare una dichiarazione in cui attesta che i valori non derivano da reati. Gli importi infine dovranno essere versati, con obbligo per i professionisti che assistono i contribuenti e per gli intermediari a segnalare gli importi ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Per questo servirà una ulteriore dichiarazione sulle modalità di acquisizione dei contanti. Chi dichiara il falso rischia tra i 18 mesi e i 6 anni di carcere.
FARO COMUNI SU CHI SI TRASFERISCE ALL'ESTERO: Saranno inseriti in liste selettive dei controlli fiscali i contribuenti che si trasferiscono all'estero e si iscrivono all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. A comunicare al fisco i dati dovranno essere i Comuni entro sei mesi dall'iscrizione. La norma vale anche per chi si è spostato anche negli ultimi anni, a partire dal primo gennaio 2010.
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