Le norme sulla patente a punti potranno "essere estese ad altri ambiti di attivita'". Sara' un decreto del ministero del Lavoro ad individuarli. Lo prevede l'emendamento al decreto Pnrr approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Nell'emendamento, che riscrive l'articolo sulla patente a punti, arriva anche l'autocertificazione dei requisiti per il rilascio della patente, con la revoca in caso di "dichiarazione non veritiera" accertata "in sede di controllo successivo al rilascio".
E' confermata per la patente un punteggio iniziale di 30 punti e la soglia di 15 punti per operare nei cantieri, ma si rimanda ad un decreto ministeriale l'individuazione dei "criteri di attribuzione dei crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati". Viene infine corretta la tabella con i punti decurtati a seconda delle violazioni: vengono alzati quelli per infortuni che comportano inabilita', che erano stati tagliati in una precedente riformulazione.
Nella nuova tabella con le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti della patente, vengono ridotti, rispetto al testo originario, i punti di alcune fattispecie gravi. In particolare, per infortunio del lavoratore che comporti un'inabilità temporanea assoluta con l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni (era 40 giorni nel testo originario), i punti sono ridotti da 10 a 5. Se l'infortunio comporta inabilità permanente al lavoro parziale i punti sono ridotti a 8, mentre restano 15 per l'inabilità permanente al lavoro assoluta (nel testo originario queste due fattispecie erano considerate insieme con 15 punti di decurtazione).
Chi ha meno di 15 crediti non può più operare nei cantieri, ma è comunque consentito il completamento delle attività sopra una soglia di avanzamento: il completamento dei lavori è consentito "quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto". Nel testo originario era fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti.
Cambiano anche le sanzioni per chi opera in mancanza della patente: la sanzione amministrativa è "pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6mila euro" (nel testo originario si prevedeva da 6mila a 12mila euro). La modifica introduce anche un nuovo requisito per avere la patente a punti: l'avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Sparisce infine la possibilità di reintegrare i crediti decurtati a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione: i criteri per le modalità di recupero dei crediti decurtati sono infatti demandati ad un successivo decreto del ministero del lavoro, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro.
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