Alle "persone considerate una minaccia per la sicurezza che hanno ricevuto un ordine di rimpatrio attualmente può essere chiesto di andarsene volontariamente. Dobbiamo cambiare urgentemente questa situazione". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles con il premier belga, Alexander De Croo, e il premier svedese Ulf Kristersson.
"La Commissione Ue per questo ha proposto che se una persona è considerata una minaccia per la sicurezza pubblica, i Paesi devono avere il potere di costringerla ad andarsene. Fa parte del Patto Ue per le migrazioni e l'asilo", ha sottolineato.
"Domani parleremo della dimensione esterna della migrazione, non parleremo di un solo Paese partner, come la Tunisia o l'Egitto. Parleremo anche dei Balcani. C'è anche una questione finanziaria da affrontare e una dimensione operativa". Lo ha detto un alto funzionario Ue in vista del Consiglio Affari Interni che si terrà domani a Lussemburgo. "Non ci focalizzeremo quindi su un unico Paese", ha aggiunto. Sul percorso per il Patto sulla migrazione l'alto funzionario ha spiegato "non c'è stato ancora nessun trilogo, e quindi nessuna negoziazione ancora" dopo l'ok al regolamento sulle crisi. "il cronoprogramma resta quello di avanzare entro la presidenza spagnola", ha aggiunto.
Sospendere gli accordi di esenzione o facilitazione del visto con i Paesi terzi nel caso di minacce ibride. E' una delle principali proposte contenute nella riforma del meccanismo di sospensione dei visti presentata oggi dalla Commissione europea. "L'evoluzione del contesto geopolitico ha portato con sé nuove sfide" legate ai visti, evidenzia Bruxelles, indicando che la riforma è tesa a "rispondere in modo più rapido e deciso a queste sfide", che includono anche "l'aumento degli arrivi irregolari" di migranti "dovuto al mancato allineamento con la politica dei visti dell'Ue" e "la strumentalizzazione dei migranti".
Servizio studi Camera, 'dl migranti, chiarire su minori'
Rilievi all'ultimo decreto legge sui migranti varato dal governo sono stati espressi dal Servizio studi della Camera che, in particolare sulle misure riguardanti il trattenimento di minorenni, invita a coordinarsi con la legislazione già vigente. Nel mirino, tra l'altro, la possibilità, introdotta dal dl, di trattenere i minorenni di almeno 16 anni nei centri di accoglienza ordinari e straordinari, in una sezione appositamente dedicata a questa fascia d'età. Gli esperti della Camera invitano a valutare l'opportunità di un coordinamento con quanto disposto dal decreto legislativo 142 del 2015, "che stabilisce il principio in base al quale il minore non accompagnato non può in nessun caso essere trattenuto presso i centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) o accolto presso i centri governativi di prima accoglienza".
Occorrerebbe inoltre coordinarsi, secondo gli esperti della Camera, con un'altra previsione dello stesso decreto legislativo, secondo la quale "nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita nelle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge". Il Servizio studi si sofferma poi su un ulteriore misura, quella che prevede che l'accertamento socio-sanitario dell'età disposto dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni si concluda entro 60 giorni dalla data del provvedimento; al riguardo, si legge nelle osservazioni, "si valuti l'opportunità di approfondire il coordinamento della disposizione con quanto previsto" sempre da un articolo del decreto legislativo 142, in base al quale "il trattenimento dei presunti minori non accompagnati nelle strutture di prima accoglienza dovrebbe essere per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a trenta giorni".
Altri rilievi vengono fatti dall'ufficio della Camera all'articolo 5 del dl, che nel caso di arrivi "consistenti, multipli e ravvicinati", introduce la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza di procedere direttamente ad esami per accertare l'età di un presunto minore in deroga alle prescrizioni; in particolare, si prevede che l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, possa disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitaria, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta; nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Al riguardo, secondo il Servizio, occorre valutare "l'opportunità di prevedere un termine per le autorizzazioni da parte dell'autorità giudiziaria".
Si invita inoltre ad approfondire se la misura "deroghi in realtà, come sembra desumersi dal suo contenuto, oltre che al comma 6, anche al comma 4 dell'articolo 19-bis, che prevede che sia la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni a disporre gli accertamenti socio-sanitari". Infine, l'Ufficio segnala che l'articolo 49 del decreto legislativo 149 del 2022 ha previsto che "le disposizioni che attribuiscono le funzioni dei tribunali per i minorenni ai tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trovino applicazione decorsi due anni dalla pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale (17 ottobre 2022), quindi dal 17 ottobre 2024, e solo per i procedimenti introdotti successivamente a tale data; si valuti quindi l'opportunità di un coordinamento".
Riproduzione riservata © Copyright ANSA