L'Aula della Camera inizia l'esame della proposta di legge sullo ius scholae. Il testo consente l'acquisto della cittadinanza italiana al minore straniero che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni nel nostro Paese, qualora abbia frequentato regolarmente per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale.+
Lo ius scholae è, dunque differente dallo ius sanguinis e dallo ius soli. Il primo è il principio attualmente in vigore in Italia per l'acquisizione della cittadinanza: è italiano chi nasce da almeno un genitore in possesso della cittadinanza e ne "eredita il sangue". Gli stranieri, che arrivano nel paese, possono chiedere la cittadinanza per naturalizzazione solo dopo 10 anni di permanenza continuativa sul suolo italiano. I loro figli, invece, devono aspettare il compimento della maggiore età, dimostrando di aver vissuto ininterrottamente qui dalla nascita.
In base al principio dello ius soli, il diritto di cittadinanza si sostanzia con la nascita sul territorio di uno Stato indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza dei genitori. I principali paesi europei (Regno Unito, Germania e Francia) applicano forme modificate di ius soli (oltre alla nascita sul territorio dello stato sono richieste diverse condizioni variabili da stato a stato). Ad applicare lo ius soli sono il Brasile, il Canada, gli USA, e in genere quasi tutti i paesi del continente americano.
In base al testo all'esame dell'Aula di Montecitorio, perchè acquisisca la cittadinanza italiana, i genitori dell'interessato in possesso dei requisiti, purchè siano entrambi residenti in Italia, dovranno rendere una "dichiarazione di volontà" entro il compimento della maggiore età del ragazzo. L'interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza, e, viceversa, fare richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, ove i genitori non abbiano reso la dichiarazione di volontà.
Una norma del testo specifica che il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori.
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