Il dl sulla giustizia ha " evidenti e gravi profili di incostituzionalita' e, quanto ai supposti motivi di urgenza, di evidente illegittimita'". Lo sostiene l'Unione delle Camere penali in un lungo documento della giunta, evidenziando che c'è un" difetto assoluto di ogni plausibile ragione di urgenza". "Sull'articolo 4bis dell'ordinamento penitenziario, il d.l. propone- scrivono- un inammissibile peggioramento -rispetto a quello gia' oggetto della valutazione di incostituzionalita' della Consulta- del quadro normativo in tema di ostativita' ed accesso alle misure alternative alla detenzione" .
Sul rinvio della entrata in vigore della legge Cartabia, le "addotte (seppure del tutto genericamente) difficoltà di ordine strutturale e logistico degli uffici giudiziari a darne immediata esecuzione, certamente non possono riguardare tutta la parte della riforma dedicata al sistema sanzionatorio e della esecuzione penale." affermano i penalisti . "Non si comprende quali difficoltà dovrebbero incontrarsi ,a titolo di esempio, per l'ampliamento del catalogo dei reati perseguibili solo a querela, o per l'attuazione delle modifiche in tema di misure alternative alla detenzione, o per l'affidamento al giudice di merito della facoltà di irrogare direttamente con la sentenza pene alternative al carcere. La pretestuosa estensione anche a questa importante parte della riforma di esigenze di natura organizzativa, qui del tutto irrilevanti, autorizza la convinzione che detto ingiustificato rinvio preluda ad una riscrittura di questa parte della riforma, attesa la sua evidente incompatibilità con la fosca narrazione identitaria del 'buttare la chiave' che, all'evidenza, vuole ispirare i primi passi del nuovo governo in tema di giustizia penale". "Dubbi non meno fondati solleva la pretesa sussistenza di ragioni di urgenza quanto alla parte del decreto relativo all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario. E' trascorso oltre un anno e mezzo dalla ordinanza della Corte Costituzionale che sospendeva il proprio dichiarato giudizio di incostituzionalità dell'attuale regime normativo (automatica preclusione normativa della possibilità di fruizione di misure alternative alla detenzione per i reati c.d. "ostativi"), per consentire al Parlamento di adottare le necessarie misure di coordinamento . Il Parlamento è stato inadempiente, ed ora la mera pendenza della udienza fissata dalla Corte per il prossimo 8 novembre non può certo tramutarsi in una ragione di urgenza, trattandosi di un esito chiaro e noto sin dalla pronuncia della ordinanza," Quanto al merito , i penalisti ribadiscono la convinzione già espressa ieri che il governo introducendo paletti peggiorativi ai principi sanciti dalla Corte costituzionale in materia di ergastolo e reati ostativi all'accesso alle misure alternative alla detenzione, dà luogo a un "gravissimo conflitto tra il legislatore ed il giudice delle leggi, un vero atto di ribellione del primo verso il secondo, in spregio degli assetti istituzionali e costituzionali che regolano quel rapporto". E parlano di "una inammissibile manipolazione informativa verso la pubblica opinione", visto che le misure adottate vengono indicate "come riferibili in via esclusiva all'ergastolo ostativo ed ai reati di mafia", mentre "le misure peggiorative introdotte riguardano tutti i reati ostativi, a cominciare dai reati contro la pubblica amministrazione".
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