Affrontare con mezzi e poteri straordinari una calamità, dalle crisi umanitarie agli eventi naturali come terremoti o alluvioni. È questo l'obiettivo della dichiarazione dello 'stato di emergenza': un atto amministrativo regolato dal codice di Protezione civile che va deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del presidente del Consiglio, così come avvenuto in queste ore per l'eccezionale incremento dei flussi di migranti attraverso le rotte del Mediterraneo.
Al momento in Italia sono in vigore circa una ventina di provvedimenti questo tipo, dall'emergenza dei profughi dell'Ucraina a diversi casi di alluvione, spesso decisi anche dopo la richiesta del presidente di una Regione o di una Provincia autonoma interessata. L'unico precedente in materia di migranti risale invece al 2011 con il governo Berlusconi e prevedeva un piano di equa distribuzione nelle regioni dei profughi provenienti dal Nordafrica, anche se all'epoca la legge prevedeva norme diverse.
Lo stato d'emergenza nazionale è regolato dall'articolo 24 del Codice della Protezione civile sulla base di alcuni requisiti definiti nell'articolo 7: "emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo". Con la dichiarazione dello stato d'emergenza può essere nominato un commissario cui spetta il compito di realizzare gli interventi previsti dalla dichiarazione: il superamento dell'emergenza, la riduzione del rischio residuo, il ripristino dei servizi essenziali e l'assistenza alla popolazione. In questo caso si delinea quindi un nuovo assetto temporaneo di poteri, con deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.
La delibera stabilisce inoltre uno stanziamento di risorse finanziarie da destinare agli interventi urgenti e da attingere nel Fondo per le emergenze nazionali, che può essere progressivamente incrementato nel corso della durata dello stato di emergenza. Il provvedimento può avere anche un rilievo solo locale o regionale. Quando è di tipo nazionale non supera i dodici mesi ed è prorogabile per altri dodici mesi al massimo: oltre questi tempi va varata una legge attraverso un passaggio parlamentare.
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