Il ddl sulla carne coltivata che ha avuto il disco verde in Senato e passa all'esame della Camera, in 7 articoli introduce il divieto di produzione e immissione sul mercato di alimenti, bevande e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati. Alla base del provvedimento il principio di precauzione. Proposto dal ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, insieme al ministro della Salute, Orazio Schillaci, il provvedimento decreta al contempo il divieto dell'utilizzo della denominazione 'carne' per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. Così come è vietato l'utilizzo di terminologie, dalla bresaola alla bistecca, specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria. Arriva dunque un freno al cosiddetto 'meat sounding' e si intende avviare una operazione trasparenza per acquisti consapevoli.
Obiettivo dichiarato del provvedimento è "tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo valore culturale, socio-economico e ambientale, assicurando al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini-consumatori". Da qui quel principio di precauzione che secondo Lollobrigida permette di normare senza che questo, a detta del ministro stesso "vieti la ricerca in alcun modo". Per gli operatori del settore alimentare e del comparto mangimi che violino questi divieti è prevista, oltre alla confisca della mercanzia, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10mila euro fino ad un massimo di 60mila euro o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio quando tale importo è superiore a 60mila euro. La sanzione massima non può superare comunque l'importo di 150mila euro. Inoltre è prevista la chiusura dello stabilimento di produzione da uno a tre anni, e per lo stesso periodo gli imprenditori sanzionati non potranno accedere a contributi, finanziamenti o agevolazioni da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. Peraltro il provvedimento prevede che alle medesime sanzioni sia soggetto chiunque abbia finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo le condotte di produzione o immissione sul mercato di alimenti o mangimi a base di carne coltivata in laboratorio. Infine con decreto del ministro Masaf, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che, se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre il cittadino che consuma in errore sulla composizione dell'alimento.
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