"Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni".
E' questo il cuore del disegno di legge del governo approvato dal Consiglio dei ministri e illustrato in conferenza stampa. Il testo, in cinque articoli, contiene una serie di altre norme tese ad tenere in equilibrio il sistema istituzionale italiano, dato che l'elezione diretta del premier decurta di poteri il Parlamento e il Presidente della Repubblica.
ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE: si è parlato di premierato, ma il ddl Casellati non attribuisce nuovi poteri al Presidente del Consiglio eletto direttamente dai cittadini, come il potere di nominare i ministri, potere che rimane in capo al Presidente della Repubblica . E' la legittimazione popolare ad attribuirgli, nelle intenzioni, più peso politico.
IL SISTEMA ELETTORALE: "Le votazioni per l'elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere - si legge nel ddl -avvengono tramite un'unica scheda elettorale". Una legge ordinaria "disciplina il sistema elettorale delle Camere" in modo tale "che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi nelle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri". La legge elettorale, avendo un premio di maggioranza, avrà una soglia minima (es. il 40%) che consentirà di ottenere il premio; se non si supera tale soglia sarà evidentemente necessario un ballottaggio.
FIDUCIA: dopo le elezioni "Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l'incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri". Entro i 10 giorni successivi il Governo si presenta alle Camere per la fiducia.
Se non la ottiene, Il Quirinale "rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo" e se neanche questo ottiene la fiducia "il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere".
UN PREMIER NON ELETTO: se nel corso della legislatura il Presidente del Consiglio eletto viene sfiduciato dalla propria maggioranza il Presidente delle Repubblica può conferire l'incarico "a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto", ma solo "per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia". Se anche questo Governo non ottiene la fiducia il QUirinale "procede allo scioglimento delle Camere".
Questo secondo premier ha di fatto il potere di scioglimento anticipato delle Camere qualora decida di dimettersi.
SENATORI A VITA: vengono aboliti i senatori a vita di nomina presidenziale, ma quelli attuali rimangono in carica.
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