Alcuni parlamentari avvieranno una richiesta di chiarimenti agli uffici circoscrizionali elettorali del Centro Italia per la possibile ineleggibilità del generale Roberto Vannacci. A non consentire al generale di prendere parte alle elezioni sarebbe l'articolo 1485 del codice dell'ordinamento militare, previsto con decreto legislativo 66 del 2010 (che rimanda direttamente all'articolo 7 del decreto del presidente della Repubblica del 30 marzo 1957 n. 361) che - per gli ufficiali generali - sancisce l'ineleggibilità riguardo a coloro che abbiano esercitato le loro funzioni nella circoscrizione in cui sono candidati. La legge riguarda l'elezione al Parlamento nazionale o alle amministrative e regionali, mentre sul Parlamento europeo la normativa sarebbe priva di disciplina.
Vannacci, che lo scorso dicembre aveva ottenuto un nuovo incarico a capo di Stato maggiore del comando delle forze operative terrestri e comando operativo esercito, al momento è sospeso dal servizio a causa di un'inchiesta disciplinare conclusasi a febbraio, ma secondo l'ordinamento mantiene comunque le sue funzioni: per questo motivo potrebbe non essere candidabile, come sottolineato dall'avvocato Massimiliano Strampelli a Repubblica.
Il generale però nega che ci siano problemi: "Non mi risulta. E' una norma valida per le Amministrative, non per le Europee che io sappia", risponde a Napoli, interpellato dall'ANSA.
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