"L'Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio alle funzioni giudiziarie e che svolgono o abbiano svolto funzioni di legittimità". È quanto si legge nella bozza della riforma della Giustizia - di otto articoli - presentata oggi in Cdm all'articolo 4, riguardante le modifiche all'articolo 105 della Costituzione.
"Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza - si legge in un altro passaggio - è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Corte, che giudica senza partecipazione dei componenti che hanno concorso, a pronunciare la decisione impugnata".
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