Dai poteri del premier a quelli del Colle.Ecco i cardini principali del ddl Casellati che pero' sul punto centrale, l'elezione diretta del primo ministro, contiene solo alcuni principi rinviando il resto ad una legge ordinaria.
Restano, tra gli altri, i nodi della legge elettorale da applicare. I punti da chiarire sono: 1) Quale percentuale di voti occorrerà al candidato premier per essere eletto: il 50% o anche meno? Ci sarà un ballottaggio? 2) Come si fa a garantire al premier eletto una maggioranza parlamentare in entrambe le Camere? Ci sarà una soglia per attribuire il premio, e quale sarà? Cosa accade se i risultati delle due Camere sono difformi? Quante schede avrà in mano l'elettore? Altro tema aperto è anche quello del voto degli italiani all'estero. la riforma parla di "suffragio universale e diretto" per l'elezione del premier, e quindi il voto dei quasi 5 milioni di italiani residenti all'estero varrebbe come quello dei cittadini che vivono in Italia; compresa l'ipotesi che il loro voto possa capovolgere l'esito del voto espresso dagli italiani residenti in Italia. Tuttavia in Costituzione a loro viene attribuito solo un "diritto di tribuna" visto che pur essendo il 10% del corpo elettorale esprimono solo 8 deputati e 4 senatori.
E' uno dei nodi sottolineato da diversi costituzionalisti e dal Servizio studi del Senato e che la ministra Casellati ha detto che scioglierà solo nella legge elettorale.
Queste in sintesi le nuove misure:
PREMIER ELETTO: "Il presidente del Consiglio è' eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni. Le elezioni delle Camere e del presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente".
LIMITE A DUE MANDATI: Si può essere eletti premier "per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi".
NOMINA E REVOCA DEI MINISTRI: "Il presidente della Repubblica conferisce al presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri". Nell'attuale costituzione non c'è il potere di revoca dei ministri.
FIDUCIA: "Entro dieci giorni dalla sua formazione il governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia". Se non viene approvata la mozione "il presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il governo". Quindi il premier eletto può fare un nuovo tentativo con un'altra squadra di ministri, o anche cercando un'altra maggioranza.
"Qualora anche in quest'ultimo caso il governo non ottenga la fiducia del Parlamento, il presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere".
CRISI DI GOVERNO: Se il governo, nel corso della legislatura, viene sfiduciato "mediante mozione motivata, il presidente della Repubblica scioglie le Camere". "Negli altri casi di dimissioni - quindi anche per crisi extraparlamentari - il Presidente del Consiglio eletto, entro sette giorni e previa informativa parlamentare, ha facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone. Qualora il Presidente del Consiglio eletto non eserciti tale facoltà, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il Governo, per una sola volta nel corso della legislatura, al Presidente del Consiglio dimissionario - che può quindi cambiare maggioranza - o a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio". "Nei casi di decadenza, impedimento permanente o morte del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il Governo, per una sola volta nel corso della legislatura, a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio".
ADDIO SENATORI A VITA: E' abrogato il potere del Quirinale di nominare cinque senatori a vita. Quelli attualmente in carica mantengono il loro incarico. Non viene invece toccato l'articolo che stabilisce che i presidenti della Repubblica al termine del settennato diventino senatori a vita. CONTROFIRMA: E' abolita la controfirma del governo in una serie di atti del presidente della Repubblica: nomina del presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere.
ELEZIONE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Per eleggere il capo dello Stato occorre il quorum dei due terzi dei grandi elettori non più nei primi tre scrutini, bensì nei primi sei.
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