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Dall'abuso d'ufficio alle intercettazioni: gli 8 articoli del ddl Nordio

Dall'abuso d'ufficio alle intercettazioni: gli 8 articoli del ddl Nordio

Approvato dalla Camera, il provvedimento è legge. Si riforma anche il traffico d'influenze

ROMA, 11 luglio 2024, 12:34

Redazione ANSA

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Gli articoli del ddl Nordio - RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli articoli del ddl Nordio - RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono otto gli articoli del disegno di legge - approvato in via definitiva - che porta il nome del Guardasigilli Carlo Nordio e propone una significativa riforma del codice penale, del codice di procedura penale e dell'ordinamento giudiziario. Ecco i punti principali.

    - ABROGAZIONE DELL'ABUSO D'UFFICIO: viene abolita la norma del codice penale (art.323) che punisce il pubblico ufficiale che violando consapevolmente leggi, regolamenti o l'obbligo di astensione, cagiona un danno ad altri o si procura un vantaggio patrimoniale. Nel 2020 questo articolo era stato modificato specificando che il reato non si poteva configurare in presenza di margini di discrezionalità amministrativa nell'adozione di un provvedimento. Ora questa disposizione viene cancellata del tutto. Nel frattempo, però, il governo, con il decreto carceri, ha reintrodotto una parziale copertura penale per gli abusi patrimoniali dei pubblici ufficiali. E si prevede la pena da 6 mesi a 3 anni per chi, sempre che non residuino margini di discrezionalità amministrativa nel provvedimento, danneggia terzi o si avvantaggia destinando somme di cui è in possesso a finalità diverse da quelle previste dalla legge. Si tratta di quello che prima del 1990 era detto 'peculato per distrazione'.

    - MODIFICHE AL TRAFFICO DI INFLUENZE: Si restringe l'ambito di applicazione di questo reato. La mediazione viene ritenuta illecita se finalizzata a far compiere un reato ad un pubblico ufficiale. Si elimina l'ipotesi della 'millanteria' e restano le condotte più gravi. Sul piano sanzionatorio, aumenta il minimo edittale della pena: da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi.

    - INTERCETTAZIONI E TUTELA DEL TERZO ESTRANEO: Non dovranno essere riportate le conversazioni e i dati relativi a soggetti non coinvolti dalle indagini, se non considerati rilevanti per il procedimento. E nella richiesta di misura cautelare del Pm e nell'ordinanza del giudice non dovranno essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia considerato indispensabile per l'esposizione degli elementi rilevanti. Il giudice dovrà quindi stralciare le intercettazioni che contengono dati relativi a soggetti diversi dalle parti, laddove non essenziali.

    - INFORMAZIONE DI GARANZIA: nell'avviso dovrà essere contenuta una descrizione solo sommaria del fatto su cui si indaga. La consegna dell'atto dovrà avvenire in modo di garantire la riservatezza del destinatario.

    - CONTRADDITTORIO E MISURE CAUTELARI: Il giudice dovrà procedere all'interrogatorio dell'indagato prima di disporre la misura cautelare, previo deposito degli atti, con facoltà della difesa di averne copia. L'indagato potrà così avere la possibilità di una difesa preventiva, prima di eventuali misure come la custodia cautelare in carcere.

    - COLLEGIALITÀ E MISURE CAUTELARI: Introduzione di un organo collegiale, formato da 3 giudici, per l'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere che attualmente è invece sempre disposta dal giudice monocratico (per consentire le necessarie assunzioni, l'entrata in vigore è differita di due anni). La collegialità è prevista solo in fase di indagini ed è estesa anche alle pronunce di aggravamento della misura cautelare e all'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza detentive ma non quando la misura è adottata durante le procedure di convalida di arresto o fermo.

    - LIMITI ALL'APPELLO: Limitazione alla possibilità per il Pm di proporre appello contro le sentenze di assoluzione di primo grado. Il provvedimento non riguarda i reati più gravi.
   
   - ETÀ DEI GIUDICI POPOLARI IN CORTE D'ASSISE: Il requisito massimo è fissato a 65 anni e deve sussistere soltanto al momento della nomina.

   

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