Non è manifestamente irragionevole la scelta legislativa di stabilire, a seconda della dimensione demografica dei Comuni, un limite ai mandati consecutivi dei sindaci, sempre che essa realizzi un equo contemperamento tra i diritti e i principi costituzionali coinvolti da tale scelta. Lo afferma la Corte costituzionale (con sentenza n. 196) che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla Regione Liguria, nei confronti di una disposizione del decreto-legge n. 7 del 2024, che ha modificato la disciplina del Testo unico degli enti locali.
Con tale disposizione, il legislatore ha previsto che per i sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non vi sia alcun limite ai mandati; che per i sindaci dei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti il limite di mandati consecutivi sia pari a tre. Infine, che per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti resti fermo il limite di due mandati consecutivi. La Regione Liguria riteneva che la nuova disciplina violasse diversi parametri costituzionali, considerando irragionevole la previsione di due o tre mandati consecutivi a seconda del dato dimensionale del Comune. Di qui la richiesta di estendere anche ai sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il limite di tre mandati consecutivi.
Protesta l'associazione dei comuni italiani, l'Anci, per la quale "appare non spiegabile una differenza a seconda che si abbiano 14.999 o 15.001 abitanti" e torna a chiedere a Governo e Parlamento una riforma complessiva. I primi cittadini ricordano anche che il limite ai mandati esiste solo in Italia e Polonia; in Portogallo è posto a tre mandati, in tutti gli altri Paesi europei non vi è limite di mandato per i sindaci.
La Corte ha ribadito che la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi è una scelta normativa idonea a bilanciare l'elezione diretta del sindaco con l'effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali. Il punto di equilibrio tra tali contrapposti interessi costituzionali deve essere fissato dal legislatore, ed è sindacabile solo se manifestamente irragionevole. "L'attuale art. 51, comma 2, del testo unico degli enti locali pone limiti diversi ai mandati consecutivi secondo una logica graduale, sul presupposto che tra le classi di Comuni nei quali si articola l'attuale disciplina vi siano rilevanti differenze, in ordine agli interessi economici e sociali che fanno capo agli stessi: si tratta di un esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità legislativa, che intende realizzare un equo contemperamento tra i diritti e i principi costituzionali che vengono in considerazione", conclude la Consulta.
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