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Dalle dimissioni agli stagionali, il ddl lavoro

Dalle dimissioni agli stagionali, il ddl lavoro

Senato, via libera definitivo con 81 sì, 47 no e un astenuto

ROMA, 11 dicembre 2024, 17:53

Redazione ANSA

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Foto di archivio - RIPRODUZIONE RISERVATA

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Nell'Aula del Senato si approva con 81 sì, 47 no e un astenuto il disegno di legge Lavoro collegato alla Manovra. Il provvedimento diventa così definitivo visto che aveva già ottenuto il via libera dalla Camera lo scorso 9 ottobre. Il ddl, frutto di uno stralcio del Collegato Lavoro, punta a semplificare numerosi adempimenti burocratici e a migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, ponendo particolare attenzione alla flessibilità delle prestazioni salariali e alla tutela dei diritti dei lavoratori e dei liberi professionisti. Durante l'esame in Commissione e in Aula sono stati respinti tutti gli emendamenti.

Nuove misure sulle dimissioni per assenze ingiustificate, sui contratti a termine e di somministrazione, con l'esclusione dal tetto del 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro, di stagionali e aziende start-up. Mentre si amplia la definizione del lavoro stagionale.

Questi alcuni dei punti principali previsti dal ddl Lavoro, approvato in via definitiva al Senato.

CONTRATTI A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE. Vengono esclusi dal tetto del 30% previsto per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato rispetto al totale dei contratti stabili, i lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni).

STAGIONALI. Inoltre, rientrano tra le attività stagionali, quelle organizzate per far fronte a "intensificazioni" dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

ASSENZE INGIUSTIFICATE E DIMISSIONI. L'assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e in tal caso non si applica la disciplina sulle dimissioni telematiche. Non scatta se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza. Il datore di lavoro lo comunica all'Inl (Ispettorato nazionale del lavoro) che può verificare.

PERIODO DI PROVA. Ridefinisce il periodo di prova dei contratti a tempo determinato: tra i due e i quindici giorni per i contratti con durata fino a sei mesi; da due giorni a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

COMUNICAZIONE SMART WORKING. Si prevede che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro agile entro cinque giorni dalla data di avvio o termine del periodo.

DEBITI CONTRIBUTIVI A RATE. Al via la possibilità, dal primo gennaio 2025, di rateizzare fino a sessanta rate mensili i debiti per contributi e premi, dovuti all'Inps e all'Inail e non affidati agli agenti della riscossione. I casi verranno definiti con decreto ministeriale; i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti.

VISITE MEDICHE. L'obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo un'assenza per malattia superiore a 60 giorni sussiste solo se la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente.

TESSERINI DI RICONOSCIMENTO. C'è l'abrogazione di alcune norme relative agli obblighi sulle tessere di riconoscimento nei cantieri edili, in considerazione del fatto che tale disciplina è stata già definita dal Testo unico sulla sicurezza del 2008, prevedendo per tutte le attività in appalto o subappalto, a prescindere che ci sia o meno un cantiere edile, che i datori di lavoro diano le tessere ai lavoratori e che questi le tengano esposte.

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