Se è vero che fino al 15 giugno resta
l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, con la
fine dello stato di emergenza, dal 1 aprile. In caso di
inosservanza dell'obbligo vaccinale, il personale docente ed
educativo sarà utilizzato in attività di supporto
all'istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe ma
potrà comunque lavorare. E' quanto prevede il decreto legge
sulle disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto al Covid che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
e che contiene anche disposizioni che riguardano la scuola.
Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce
requisito essenziale per lo svolgimento delle attività
didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti
l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della
richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito
della campagna vaccinale, il personale docente ed educativo deve
produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante
"l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione
relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la
presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un
termine non superiore a venti giorni dalla ricezione
dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per
l'obbligo vaccinale". In caso di mancata presentazione della
documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il
personale docente ed educativo sarà utilizzato in attività di
supporto all'istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in
classe. Alcuni sindacati, come l'Anief, da tempo considerano
"incostituzionale l'obbligo vaccinale che nella scuola -
accusano - continua a tenere sospesi dal servizio senza
stipendio circa 10mila docenti e Ata".
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