La Corte costituzionale, con la
sentenza numero 1, ha dichiarato, in riferimento agli articoli 3
e 117, primo comma, della Costituzione, l'illegittimità
costituzionale degli articoli 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis,
della legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005,
numero 15, nella parte in cui richiedono, per l'assegnazione
dell'alloggio a canone sostenibile e per il contributo
integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per
almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento
della presentazione della domanda e per tutta la durata
dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
La Corte di cassazione aveva censurato tali previsioni, in
quanto contrastanti con i princìpi di eguaglianza e
ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) e con l'articolo
117, primo e quinto comma, della Costituzione, in relazione al
principio di parità di trattamento dei soggiornanti di lungo
periodo rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui
soggiornano, nei settori delle prestazioni sociali e
dell'accesso all'alloggio.
Con riferimento a prestazioni che assicurano un'esistenza
dignitosa e sono funzionali alla piena realizzazione della
persona umana e all'effettivo esercizio degli altri diritti
costituzionali, la previsione del requisito della residenza di
dieci anni sul territorio della nazione non è sorretta da una
valida ragione giustificatrice e non presenta alcuna
correlazione con il bisogno abitativo. Si tradisce così «il
compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana». Il requisito della residenza protratta, nella
sua rigidità, «pregiudica proprio chi sia costretto a
trasferirsi di frequente, per le precarie condizioni di vita, e
perciò si trovi in uno stato di più grave disagio» e presenta
una più accentuata incidenza lesiva con riguardo ai
«soggiornanti di lungo periodo, i quali, pur potendo vantare la
permanenza quinquennale, necessaria per conseguire il permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, più
difficilmente cumulano i dieci anni di residenza richiesti dalla
disposizione censurata».
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