Con la convocazione da parte del
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dei comizi per
l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia per i giorni di sabato 8 giugno e di domenica 9
giugno 2024 entra in vigore la legge 28/2000, cosiddetta "Par
condicio", che vieta alle amministrazioni pubbliche di svolgere
attività di comunicazione durante la campagna elettorale,
finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire,
attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una
rappresentazione suggestiva, a fini elettorali,
dell'amministrazione e dei suoi organi titolari.
La norma è a presidio del principio costituzionale di
imparzialità della pubblica amministrazione al fine di evitare
che nel periodo elettorale le forze politiche di maggioranza
possano beneficiare delle opportunità connesse alla titolarità
di cariche di governo.
Il divieto coinvolge tutte le amministrazioni pubbliche,
anche non direttamente interessate dal rinnovo dei propri
organi, e si protrae dalla data di pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle
operazioni di voto (comprendente, per le elezioni
amministrative, l'eventuale turno di ballottaggio).
Nello specifico, la comunicazione istituzionale in periodo
elettorale è disciplinata dall'art. 9 della legge 22 febbraio
2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per
la comunicazione politica").
Tale norma - spiega una nota dell'Assemblea legislativa
dell'Umbria - prevede che, "Dalla data di convocazione dei
comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto
è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere
attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in
forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento
delle proprie funzioni" (comma 1).
Le attività di comunicazione nel periodo elettorale sono,
dunque, consentite solo se presentano i caratteri della
impersonalità e della indispensabilità per l'efficace
svolgimento delle funzioni. Quanto al requisito della
impersonalità, le comunicazioni devono essere percepite come
provenienti dall'attività istituzionale dell'amministrazione,
senza l'indicazione di soggetti. L'indispensabilità delle
comunicazioni è connessa all'efficace assolvimento delle
funzioni e richiama quindi il concetto di indifferibilità. Sono
consentite pertanto le comunicazioni la cui omissione o
dilazione comprometta l'efficace svolgimento delle funzioni.
Rientrano, inoltre, nel divieto tutte quelle attività di
comunicazione volte a promuovere l'immagine del Consiglio
regionale enfatizzando l'amministrazione e i suoi organi in
termini di divulgazione dei risultati e accrescimento
dell'immagine degli amministratori. Da regolamento è consentita
la trasmissione in diretta delle sedute d'Aula.
La valutazione della legittimità dell'attività di
comunicazione nel periodo elettorale è svolta dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) a seguito dei
procedimenti avviati d'ufficio o su segnalazione, con
riferimento a casi concreti e specifici.
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