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Via libera alle nuove politiche per la famiglia

Via libera alle nuove politiche per la famiglia

Terza commissione approva la legge che modifica il Testo Unico

PERUGIA, 05 settembre 2024, 16:46

Redazione ANSA

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- RIPRODUZIONE RISERVATA

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La Terza commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Elena Proietti, ha approvato la legge che modifica il Testo Unico sanità e servizi sociali nella parte riguardante le politiche per le famiglie, prima firmataria Paola Fioroni (Lega). Sei i voti favorevoli (Proietti-FdI, Fioroni, Mancini, Castellari-Lega, Pastorelli-FI, Fora-Patto civico), contrario Bori-Pd "non per il lavoro svolto dagli uffici ma contro la decisione del centrodestra di non rifare l'audizione dei soggetti interessati dopo che è stato aggiunto un emendamento sostitutivo che, di fatto, stravolge il testo originario". L'atto giungerà in Aula nella seduta del 17 settembre prossimo. Relatore di maggioranza sarà Paola Fioroni (Lega), per la minoranza Tommaso Bori (Pd).
    "Si tratta di una legge molto importante - ha sottolineato la presidente Elena Proietti, secondo quanto riferisce un comunicato della Regione - che interviene in aiuto delle famiglie in un momento di grave crisi per quanto riguarda la bassa natalità che riscontriamo nella regione, che si rivolge con un'attenzione maggiore alle problematiche delle persone con disabilità e propone un ausilio alle famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati, oltre a una serie di interventi che interessano la sfera dei minori e la loro tutela".

Questo il nuovo testo dopo le modifiche apportate con l’emendamento sostitutivo:“La Regione riconosce la famiglia quale unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, per cui deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il proprio ruolo nella collettività.2. La Regione valorizza il nucleo familiare formato da persone unite da vincoli di coniugio, parentela e affinità, promuove e sostiene la funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e tutela del benessere dei figli.3. La Regione promuove la natalità e la lotta all’inverno demografico come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.4. La Regione, per l'attuazione delle politiche di sostegno alla famiglia, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà e reciprocità nelle relazioni familiari, sviluppa e potenzia le politiche sociali regionali mediante azioni nell'area della protezione sociale, dell'abitare, della salute, della tutela della vita umana dal concepimento alla morte naturale, del lavoro, dell'organizzazione degli spazi di vita, dell'istruzione, della formazione e del credito e di tutti gli ambiti in cui la famiglia deve essere sostenuta.5. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali, con l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale dei territori, promuovono il coinvolgimento e la valorizzazione del terzo settore, dell’associazionismo familiare e degli operatori economici, nonché la partecipazione attiva di cittadini e famiglie favorendo esperienze di autorganizzazione.6. La Regione, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, anche in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di sistema integrato dei servizi sociali, con il presente Titolo si propone di:a) valorizzare le funzioni sociali e educative della famiglia, fondata su relazioni di reciprocità, di responsabilità, di reciproca accoglienza e mutuo rispetto tra uomo e donna e di solidarietà tra tutti i componenti;b) riconoscere e sostenere le funzioni svolte dalla famiglia, in quanto unità di servizi primari, luogo di rilevazione e di sintesi dei bisogni e riferimento essenziale dei servizi pubblici e privati;c) promuovere la formazione di nuovi nuclei familiari e tutela i componenti, incluse le famiglie monoparentali;d) riconoscere l’alto valore della maternità e paternità coscienti e responsabili, favorendo la tutela delle funzioni genitoriali e della libertà educativa, anche in riferimento ai nuovi mezzi di informazione e comunicazione sociale;e) rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite, l’adozione e la vita della famiglia, prevenendo situazioni di particolare disagio, povertà o esclusione sociale, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti alla separazione o al divorzio, perseguendo una inclusione attiva volta al superamento delle varie situazioni di disagio;f) tutelare e promuovere la vita umana fin dal concepimento e in tutte le sue fasi, promuovendo l’offerta, per le famiglie, e in particolare per i genitori, di sostegni sociali ed economici, nonché un contesto socio-culturale idoneo a favorire interventi volti a prevenire e a rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano indurre all’interruzione di gravidanza, in attuazione e nel rispetto della normativa nazionale vigente, anche attraverso apposite convenzioni con soggetti non istituzionali;g) tutelare il diritto di ogni minore ad una famiglia tramite interventi a sostegno della genitorialità adottiva;h) agevolare la famiglia nell’opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti umani, psicologici, sociali, relazionali e culturali;i) promuovere una cultura dell’infanzia, riconoscendo e sostenendo la funzione di genitore nel rispetto dei diritti del bambino e promuovendo e favorendo un sistema articolato di servizi e opportunità per la prima infanzia, al fine di sostenere la centralità della famiglia nel suo ruolo genitoriale;j) promuovere e favorire azioni di accompagnamento alla solidarietà tra generazioni e alla relazionalità e ai percorsi di scelta di vita degli adolescenti e dei giovani;k) promuovere e sostenere la genitorialità, con particolare riferimento alle famiglie numerose, alle famiglie separate, a quelle con persone anziane o con disabilità e alle altre famiglie con fragilità, privilegiando la protezione e il recupero del nucleo familiare e relegando il collocamento dei figli minori fuori famiglia ai soli casi in cui qualsiasi altra soluzione sia impraticabile e comunque limitandolo al tempo strettamente necessario, anche mediante costante monitoraggio e ricerca di soluzioni alternative;l) riconoscere il valore sociale delle reti di famiglie e dell’associazionismo familiare, favorendo e sostenendo la creazione di reti di buon vicinato, di solidarietà e di mutuo aiuto tra famiglie, nonché di forme di autorganizzazione e di imprenditorialità, al fine di integrare i compiti familiari nell’educazione e nella cura dei bambini, degli adolescenti, delle persone anziane e delle persone con disabilità;m) realizzare, attraverso le alleanze per la famiglia, un territorio regionale amico della famiglia e attuare, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, azioni di promozione della cultura della famiglia, intesa come valore e come possibilità di un welfare generativo e di comunità;n) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico e di cura, in quanto essenziale per lo sviluppo della famiglia e della società;o) promuovere e favorire iniziative volte a consentire alle persone, prive di autonomia fisica e/o psichica, di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza;p) promuovere nel territorio sportelli informativi, gestiti in collaborazione con le associazioni familiari di volontariato e/o di promozione sociale, capaci di essere dei punti di riferimento per i vari bisogni delle famiglie, in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, con i consultori familiari, valorizzandone i servizi di assistenza a famiglie e futuri genitori;q) promuovere e favorire un turismo a misura di famiglia, proponendo modalità, servizi, tariffe e quant’altro possa servire a dimostrare che l’Umbria è una Regione che valorizza e sostiene la famiglia;r) promuovere e sostenere, anche mediante l’erogazione di contributi, l’accesso dei minori alle attività sportive;s) promuovere il coinvolgimento di tutte le organizzazioni presenti sul territorio per orientare risorse, servizi e interventi verso i bisogni e il benessere della famiglia;t) promuovere, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, la formazione e l’aggiornamento di amministratori, operatori dei servizi pubblici e del privato sociale sulle politiche familiari e temi correlati;u) sviluppare e favorire iniziative di ricerca, di monitoraggio continuo della situazione delle famiglie nella Regione, dei servizi erogati dai diversi attori nonché la verifica dell’impatto delle politiche familiari nel territorio.”La Regione, nel definire gli interventi e i servizi a sostegno della famiglia, provvede con i servizi, anche di mediazione familiare, quali strumenti di supporto qualificato a cui, nel rispetto della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sottoscritta ad Istanbul l’11 maggio 2011, possono liberamente rivolgersi coppie in crisi, allo scopo principale di sostenere i genitori nell'individuazione delle decisioni più appropriate, con riguardo agli interessi dei figli minori. Per quanto riguarda gli interventi a sostegno della natalità:1. La Regione, nell'ambito delle azioni a sostegno della natalità di cui all’articolo 296, comma 3, promuove interventi di supporto economico una tantum per la famiglia, alla nascita di un figlio, per fronteggiare l’incremento delle spese connesse alla cura del nuovo nato nei primi dodici mesi di vita del bambino. Gli interventi sono realizzati dalla Regione stessa.2. La Regione, inoltre:a) provvede al potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia di cui alla legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia fino a sei anni di età);b) favorisce le attività dei consultori familiari, anche per il sostegno alle gestanti e alle madri in difficoltà per prevenire l’interruzione volontaria di gravidanza, con supporti adeguati secondo la normativa nazionale, e l'abbandono alla nascita, nonché per favorire l'ascolto e il sostegno dei genitori durante la gravidanza, al momento della nascita e nella fase del post-partum, e per la tutela psico-fisica delle donne e delle persone vittime di violenza.3. Gli interventi di cui al comma 1 sono previsti anche per la famiglia adottiva e affidataria.4. Gli enti locali possono integrare con proprie risorse gli interventi finanziari di cui al presente articolo.5. La Giunta regionale, in coerenza con quanto previsto dal Piano triennale di cui all’articolo 312 quinquies, con propria deliberazione stabilisce i criteri, le modalità, le condizioni economiche dei nuclei familiari beneficiari e la commisurazione dell’intervento economico di cui al presente articolo. In merito al Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori:1. La Regione, al fine di promuovere misure concrete di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori, istituisce il “Fondo regionale per il sostegno dei figli orfani di entrambi i genitori”.2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche.3. Hanno diritto ad accedere al Fondo di cui al comma 1 attraverso la concessione di un contributo una tantum, nel primo anno dall’evento, i figli orfani di entrambi i genitori in possesso dei seguenti requisiti:a) età non superiore a ventotto anni;b) genitori residenti, da almeno due anni al momento del decesso, in uno dei comuni della regione;c) reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE, non superiore ai limiti indicati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 4.4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, annualmente disciplina le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1, l’entità del contributo, i criteri, le modalità e i termini di erogazione del contributo di cui al comma 3.”La Regione, mediante le aziende unità sanitarie locali e i consultori familiari, nel rispetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”, garantisce:a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;b) l'assistenza alla gestante, garantendole i necessari accertamenti medici e informandola sui diritti a lei spettanti come lavoratrice madre, e sui servizi offerti dalle aziende unità sanitarie locali e dai consultori familiari;c) la tutela della salute della donna e del concepito. La Regione - continua il comunicato - prevede strumenti tesi ad assicurare un effettivo diritto allo studio e la concreta possibilità di beneficiare del pluralismo delle offerte educative a partire dalla prima infanzia. Sostiene e supporta la continuità del percorso scolastico, anche per gli alunni con bisogni educativi speciali, inoltre implementa i servizi e prevede contributi sui costi sostenuti dalla famiglia per la frequenza scolastica di ogni ordine e grado, ivi compresi contributi diretti alla famiglia stessa, anche nella forma di buoni scuola, nonché servizi e supporti finalizzati all'abbattimento delle spese sostenute per la frequenza”. La Regione promuove inoltre la solidarietà familiare e riconosce e valorizza l’attività di cura familiare non professionale e gratuita prestata nei confronti di coloro che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, secondo il progetto individualizzato e personalizzato e con particolare riferimento alle attività previste nel programma assistenziale personalizzato di cui all’articolo 324.La Regione promuove, presso i comuni associati in Zone sociali di cui all’articolo 268 bis, anche in raccordo con i consultori familiari, l’istituzione di Centri per le famiglie, al fine di sostenere gli impegni e le reciproche responsabilità dei componenti della famiglia, aventi lo scopo di:a) promuovere la genitorialità e il ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie;b) sostenere e accompagnare il benessere delle relazioni familiari di fronte ai piccoli e grandi passaggi critici ed evolutivi della vita, con un’attenzione particolare alla gestione della conflittualità familiare;c) fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, inserite o collegate nell'ambito dei servizi istituzionali pubblici e dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali;d) sostenere e rafforzare il ruolo e le competenze educative dei genitori e di coloro che accompagnano il processo di crescita e di autonomia dei figli;e) favorire e promuovere un maggiore protagonismo delle famiglie e delle associazioni;f) promuovere una cultura orientata a sostenere l’infanzia e le famiglie, in una logica di accoglienza, di solidarietà e di risposta all’emergenza educativa;g) promuovere e rafforzare le alleanze territoriali tra famiglie, associazioni, operatori della scuola, istituzioni e comunità locale di riferimento;h) offrire opportunità di qualificazione del tempo libero per l’intera famiglia;i) migliorare la fruizione del complesso dei servizi a sostegno della genitorialità e delle famiglie.2. Le attività svolte dai Centri per la famiglia sono orientate a favorire la stretta integrazione tra servizi sociali, educativi, psico-pedagogici e sanitari.3. Nei Centri per la famiglia possono essere realizzate, in collaborazione con gli altri soggetti del territorio, a seconda delle specifiche competenze richieste, prioritariamente attività riconducibili alle aree:a) dell’informazione;b) del sostegno alla genitorialità, anche attraverso azioni di orientamento e consulenza;c) dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie;d) più specificamente rivolte a rispondere ad esigenze peculiari di ciascun contesto territoriale e che possono integrare i servizi di base, quali le attività di animazione per bambini e adulti, sostegno allo studio, attività ludiche, laboratori di lettura, attività di supporto per le adozioni nazionali in collaborazione con gli enti preposti, supporto all’avvio dell’affidamento familiare, attività di formazione e iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, promozione di gruppi di auto/mutuo aiuto e messa a disposizione dei propri spazi per attività di competenza dei servizi sociali e sanitari del territorio. E’ istituito il fattore famiglia dell’Umbria quale specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono di accedere agli interventi per la famiglia previsti.2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per fattore famiglia un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, ultimo periodo dello stesso D.P.C.M. 159/2013, garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie, al fine di individuare le modalità di accesso alle prestazioni.3. Le attività relative alla determinazione dell’indicatore di cui al presente articolo e alla sua applicazione sono espletate all’interno delle strutture regionali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per l’attuazione del fattore famiglia, individuando inizialmente una misura economica alla quale applicare in via sperimentale tale strumento integrativo di definizione delle condizioni economiche e sociali della famiglia che accede alle prestazioni sociali e attenendosi prioritariamente ai seguenti elementi:a) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell’ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013 e condizioni come la presenza di un mutuo dell’abitazione principale;b) presenza nel nucleo familiare di persone in condizioni di disabilità e di non autosufficienza, così come individuate ai sensi dell’Allegato 3 al D.P.C.M. 159/2013;c) presenza di un disagio psico-fisico nei componenti del nucleo familiare, riconosciuto e certificato dal servizio sanitario regionale;d) composizione del nucleo familiare, con particolare riferimento all’età dei figli e alla presenza di figli minori, nonché allo stato di famiglia monogenitoriale;e) introduzione del criterio preferenziale collegato all’anzianità di residenza nella regione. E’ istituito, presso la direzione Sanità e Welfare, il dipartimento per la famiglia, con funzioni propositive per le politiche trasversali in favore della famiglia, di coordinamento e di monitoraggio per la verifica e la valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti nel Piano triennale di cui all’articolo 312 quinquies.2. Il dipartimento opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trasversali alle direzioni regionali interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.3. La Regione favorisce la realizzazione dei distretti famiglia, quali aggregazioni volontarie delle comunità locali e circuiti sociali, economici, educativi e culturali, all'interno dei quali attori locali, diversi per ambiti di attività e finalità, sviluppano azioni di partenariato e di co-progettazione, come previsto dalla legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa), con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia.4. I Distretti famiglia, in particolare, consentono:a) alle famiglie di esercitare con consapevolezza le proprie funzioni fondamentali e di creare benessere familiare, coesione e capitale sociale;b) alle organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi, anche a carattere turistico, e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, residenti e ospiti, e di accrescere l'attrattività territoriale, contribuendo allo sviluppo locale;c) di qualificare il territorio come laboratorio strategico all'interno del quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli organizzativi, in una dimensione di incontro e confronto nell'ambito del contesto nazionale ed europeo.5. Il Dipartimento per la famiglia di cui al comma 1 si avvale di un Tavolo di consultazione composto da:a) l’assessore competente che lo presiede, o un suo delegato;b) il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di famiglia, o un suo delegato;c) un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI);d) due direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende unità sanitarie locali;e) quattro rappresentanti degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale di cui all’articolo 341;f) tre rappresentanti delle Zone sociali dell’Umbria;g) tre rappresentanti del mondo istituzionale e delle realtà economiche, culturali, educative e ambientali.6. Ai componenti del Tavolo non spetta alcun compenso e rimborso spese.7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità di istituzione dei Distretti famiglia di cui al comma 3, nonché individua modalità e condizioni di adesione ai Distretti medesimi da parte dei soggetti pubblici e privati, stabilisce altresì, i criteri e le modalità di istituzione del Dipartimento per la famiglia di cui al comma 1. Il Piano triennale degli interventi per la famiglia definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell’azione regionale, in coerenza con le previsioni e gli obiettivi di cui all’articolo 296.2. Nel Piano, in particolare, sono indicati:a) gli obiettivi generali e programmatici da perseguire, nonché l’analisi dei fabbisogni nel territorio regionale;b) le modalità, le forme di azione e le priorità da attuare nel triennio di riferimento;c) le strutture regionali coinvolte;d) l’ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi.Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione stabilisce, successivamente entro il mese di marzo di ogni anno, i criteri, le modalità, le condizioni economiche dei nuclei familiari beneficiari e la commisurazione dell’intervento economico per il sostegno della natalità.
   

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