La "poco ortodossa" gestione del
Centro sportivo di Epinel, a Cogne, non ha provocato un danno
erariale. Lo ha stabilito la sezione giurisdizionale della Corte
dei conti per la Valle d'Aosta. Rigettate sia la richiesta di
condanna a risarcire 8.000 euro nei confronti dell'ex giunta
comunale - Franco Allera, che è anche attuale sindaco, Claudio
Perratone, Mirko Carlesso e Andrea Celesia (assistiti
dall'avvocato Giovanni Borney) - e del segretario comunale Marco
Giuseppe Truc (avv. Fabrizio Callà), sia quella da 25.500 euro
nei confronti della società gestrice all'epoca dei fatti,
'Popia' di Cinzia Abram & c., e della stessa Abram (avv. Lorenzo
Sommo e Nadine Saint Cuneaz).
Risale al 2013 il contratto di affitto di nove anni per la
gestione del centro sportivo, con il vincolo di mantenere campo
da calcio, tribune e spogliatoi. Degli interventi previsti viene
portato a termine solo l'ammodernamento del bar pizzeria. Quindi
il Comune, nel marzo 2019, avvia un contenzioso. Nel giugno 2020
l'immobile viene liberato e nell'ottobre 2022 una conciliazione
estingue il giudizio civile con il pagamento di 23 mila 420
euro. Per la procura contabile "c'è stato un abbandono della
manutenzione del campo sportivo. E' omologato Figc e ai sensi
del contratto era previsto il mantenimento di determinati
standard". Ma la gestione "è stata più attenta al locale
commerciale, il bar pizzeria". L'ultimo evento sportivo nel
campo da calcio risaliva al dicembre 2018.
Per i giudici è "integralmente assorbito dal risarcimento" di
ottobre il danno "da mancato introito di corrispettivo per la
gestione privatistica" contestato all'ex giunta e al segretario
(8.000 euro in tutto). Riguardo al "danno da disservizio"
prospettato alla società (25.500 euro), per la Corte
"l'aleatorietà delle variabili che potrebbero aver influito
sulla mancata organizzazione nella struttura di Epinel di eventi
sportivi (ben avrebbero potuto avere un'influenza determinante,
ad esempio, le tariffe d'uso stabilite dal Comune) esclude la
configurabilità di una robusta relazione tra la trascuratezza
della condotta gestoria della società e la mancata scelta di
quell'impianto da parte dei possibili avventori".
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