L'imposta di soggiorno in Valle
d'Aosta sarà dovuta anche per le locazioni brevi (da un giorno a
sei mesi). Lo prevede il disegno di legge regionale in materia
presentato dalla giunta: l'articolo 6 "parifica gli alloggi a
uso turistico alle strutture turistico-ricettive per il solo
fine dell'applicazione dell'imposta di soggiorno".
Nei suoi 12 articoli il ddl prevede che il locatore, prima
dell'avvio dell'attività, presenti al Comune una dichiarazione
con i dati relativi all'alloggio, allegando una planimetria
catastale con l'indicazione delle camere da affittare; la
locazione non costituirà un mutamento di destinazione d'uso. Il
Comune dovrà rilasciare un codice identificativo regionale
(Cir), da rendere poi chiaramente leggibile su ogni strumento di
promozione. Entro 30 giorni il locatore dovrà comunicare
all'eventuale amministratore del condominio la data di avvio
dell'attività e il Cir. Le generalità degli ospiti dovranno
essere rese note alla questura e i soli dati di arrivo e
presenza - per finalità statistiche - all'Office régional du
tourisme che, su richiesta dei locatori, potrà pubblicare sul
portale turistico regionale le informazioni degli alloggi. Sarà
vietata ogni prestazione "alberghiera" al di fuori di
pernottamento, dotazione iniziale di biancheria, pulizia dei
locali a ogni cambio ospite, forniture di energia, acqua,
riscaldamento e altre dotazioni tecniche.
A seconda dei casi, le sanzioni amministrative previste per
eventuali mancanze da parte del locatore andranno da 300 a 6.000
euro. Per gli alloggi che sono già oggetto di locazioni
turistiche, il locatore avrà 60 giorni dall'entrata in vigore
della legge per mettersi in regola. Il compito di vigilare,
anche con accesso agli alloggi da parte di incaricati, spetterà
ai comuni.
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