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Obbligo di rendicontazione, ricorsi della Regione inammissibili

Obbligo di rendicontazione, ricorsi della Regione inammissibili

Corte dei conti: "Non si sono opposti l'economo e la tesoreria"

AOSTA, 04 dicembre 2024, 12:14

Redazione ANSA

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- RIPRODUZIONE RISERVATA

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In attesa della pronuncia della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione promosso dalla giunta Testolin, sulla questione dell'obbligo di rendicontazione contestato dalla procura regionale della Corte dei conti alla Regione arrivano le prime pronunce. Con tre sentenze, la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Valle d'Aosta ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi per opposizione proposti dall'esecutivo valdostano contro i decreti ricevuti il 4 ottobre scorso da parte della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Valle d'Aosta.
    Secondo i giudici, infatti, l'amministrazione regionale non ha la "legittimazione attiva" per opporsi. Infatti "nel termine prescritto dalla legge non ha proposto ricorso" nessuno dei due agenti contabili destinatari dei decreti: l'economo della Regione e il servizio di gestione della tesoreria regionale affidato a Unicredit.
    I decreti - pronunciati dal giudice monocratico il 30 settembre scorso su ricorso del procuratore regionale - stabiliscono il termine del 30 gennaio 2025 per la presentazione dei conti da parte degli agenti contabili, il tesoriere regionale per gli anni dal 2018 al 2022 e per l'anno 2023, e l'economo regionale per gli anni dal 2019 al 2022. Inoltre fissano al 31 marzo prossimo la scadenza "per il deposito degli stessi conti da parte dell'amministrazione presso la segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei conti". Il mancato rispetto dei tempi comporterebbe "l'applicazione di sanzioni pecuniarie".
    Secondo la giunta regionale invece "non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, l'esercizio della funzione giurisdizionale in materia di resa del conto giudiziale in assenza di apposita norma di attuazione" dello Statuto speciale.
   
   

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