Sull'obbligo vaccinale per il personale sanitario deve pronunciarsi il giudice ordinario e non il tribunale amministrativo. E' quanto stabilito dai giudici del Tar della Liguria che hanno respinto, per difetto di giurisdizione, il ricorso presentato da oltre 400 sanitari tramite l'avvocato Daniele Granara. Erano tre i principi alla base dei ricorsi: l'incertezza "sui rischi derivanti dall'assunzione del siero", le "sperimentazioni con tempi troppo brevi per considerarle affidabili" e la "percentuale di fallimenti nel produrre immunità dovuti alle nuove varianti", "l'illegittimità dell'imposizione ai lavoratori della sanità". I giudici amministrativi hanno sottolineato come "l'obbligo sia previsto immediatamente dalla legge senza alcuna intermediazione del potere amministrativo". "Le conseguenze delle inottemperanze - si legge nella sentenza - all'obbligo vaccinale non discendono dall'atto di accertamento ma dai successivi provvedimenti del datore di lavoro o del consiglio dell'ordine se libero professionisti. Nel sistema delineato dalla norma la funzione della Asl è solo quella di accertamento inequivocabile dell'inosservanza dell'obbligo. E tuttavia tale accertamento non può incidere sul diritto alla salute dei ricorrenti che deve trovare tutela davanti al suo giudice naturale: quello ordinario prima ed eventualmente la Corte costituzionale". Granara valuterà le azioni legali più opportune per i suoi assistiti.
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