Il Tar Marche ha respinto l'istanza
cautelare urgente proposta dal Comitato Priorità alla Scuola
contro l'ordinanza
del presidente della Regione che stabiliva la prosecuzione della
Dad per le superiori al 100% fino al 31 gennaio compreso, perché
lo stesso governatore ha revocato il provvedimento e ne ha
firmato un altro che fissa la ripresa delle lezioni in presenza
al 50% a partire da lunedì 25 gennaio. Secondo il Comitato Pas,
il Tar "attesta che il presupposto è venuto a mancare nel
momento in cui la Regione ha emesso la nuova ordinanza,
implicitamente affermando che il presupposto di accoglimento
esisteva precedentemente a tale data. Il presupposto alla base
del ricorso presentato dai genitori "è fondato e permane
l'interesse dei ricorrenti alla decisione dell'istanza
cautelare" sostengono i rappresentanti del Comitato Pas.
Inoltre, "richiamando il decreto del Consiglio di Stato n. 17
del 2021 del 11 gennaio 2021, il Tar afferma che provvedimenti
regionali di chiusura emergenziale delle scuole superiori"
devono essere motivata con dati scientifici che evidenzino il
collegamento tra i focolai attivi sul territorio e l'impatto
dell'attività scolastica in presenza; non è ammissibile la
chiusura generalizzata senza alcuna specificazione di zone
interessate da incremento di contagi; le problematiche relative
al trasporto (movimentazione di persone) sono risolvibili con
diligente ed efficace impegno amministrativo nei servizi
interessati e non possono giustificare la compressione grave di
diritti costituzionalmente tutelati quali quelli degli studenti
interessati"..
Di fatto il TAR pone questi principenti.
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