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Al via la prestazione universale a over 80 non autosufficienti

Al via la prestazione universale a over 80 non autosufficienti

La erogherà l'Inps in via sperimentale fino a dicembre 2026

ANCONA, 31 dicembre 2024, 13:20

Redazione ANSA

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- RIPRODUZIONE RISERVATA

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Dal 2 gennaio l'Inps, in base all'art. 34 del D. lgs 29/2024, provvederà ad erogare, in via sperimentale, una nuova prestazione, denominata Prestazione Universale, destinata agli ultraottantenni non autosufficienti e subordinata ad uno specifico bisogno assistenziale definito "gravissimo".
    Il periodo di sperimentazione andrà dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. Il riconoscimento della Prestazione Universale comporterà l'assorbimento dell'indennità di accompagnamento (legge n. 18 del 1980) e delle prestazioni fornite dagli ATS, negli ambiti di propria competenza (articolo 1, comma 164, legge n. 234 del 2021). Lo rende noto l'Inps.

    La domanda potrà essere presentata telematicamente all'INPS a partire dal 2 gennaio 2024, accedendo al portale dell'Istituto www.inps.it, tramite il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità > Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità > selezionando la voce "Vedi tutti" nella sezione Strumenti e successivamente "Decreto Anziani - Prestazione Universale" ", sia personalmente, con la propria identità digitale, che tramite gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.


    Il riconoscimento della prestazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: a) età anagrafica pari o superiore agli 80 anni; b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, valutato agli atti dalla Commissione medico - legale dell'INPS, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione Tecnico - Scientifica nominata il 16 ottobre 2024 con DM n. 155/2024 e approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024; c) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ordinario, in corso di validità, non superiore a euro 6.000; d) la titolarità dell'indennità di accompagnamento (art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18) che, qualora sospesa non consentirà di vedersi riconosciuta la prestazione.

    La prestazione universale sarà erogata con cadenza mensile ed è composta da: a) una quota fissa monetaria, corrispondente all'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18; b) una quota integrativa, definita «assegno di assistenza», pari ad euro 850 mensili, finalizzata a remunerare o il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di regolare rapporto di lavoro, o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.

    L'Inps provvederà al monitoraggio della spesa al fine di un'eventuale rideterminazione dell'importo mensile della quota integrativa, qualora si verifichi uno scostamento fra il numero di domande pervenute e le risorse finanziarie individuate dal legislatore. Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare il messaggio Inps n° 4490 del 30 dicembre 2024
   

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