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Abbandono scuola non punibile alle medie

Abbandono scuola non punibile alle medie

Punibile soltanto chi elude l'obbligo delle elementari

PALERMO, 23 novembre 2017, 15:38

Redazione ANSA

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- RIPRODUZIONE RISERVATA

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Il giudice di pace di Palermo, accogliendo la tesi dell'avvocato Dario Falsone, ha assolto i genitori di un ragazzino che ha deciso di abbandonare la scuola a 12 anni. Secondo il giudice, l'abbandono della scuola non costituisce reato qualora l'alunno decida di fermarsi durante il ciclo delle medie. Il giudice si rifà a una sentenza della Cassazione del 31 gennaio 2017. La suprema corte ricorda che l'articolo 731 del Codice penale prevede l'ammenda solo per chi omette di impartire al minore l'istruzione elementare. Fino a qualche anno fa era vigente una norma che estendeva la punibilità penale anche alle scuole medie. Si tratta dell'articolo 8 della legge 1959/1962 con il quale l'obbligo scolastico venne esteso fino al conseguimento del diploma di scuola media. Lo stesso articolo, al comma 3, estendeva le sanzioni previste per l'inadempienza dell'obbligo scolastico nel primo grado d'istruzione (scuola elementare) anche per le medie.
    Poi l'articolo è stato abrogato dalla legge 212/2010.
   

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