Il giudice di pace di Palermo,
accogliendo la tesi dell'avvocato Dario Falsone, ha assolto i
genitori di un ragazzino che ha deciso di abbandonare la scuola
a 12 anni. Secondo il giudice, l'abbandono della scuola non
costituisce reato qualora l'alunno decida di fermarsi durante il
ciclo delle medie. Il giudice si rifà a una sentenza della
Cassazione del 31 gennaio 2017. La suprema corte ricorda che
l'articolo 731 del Codice penale prevede l'ammenda solo per chi
omette di impartire al minore l'istruzione elementare.
Fino a qualche anno fa era vigente una norma che estendeva la
punibilità penale anche alle scuole medie. Si tratta
dell'articolo 8 della legge 1959/1962 con il quale l'obbligo
scolastico venne esteso fino al conseguimento del diploma di
scuola media. Lo stesso articolo, al comma 3, estendeva le
sanzioni previste per l'inadempienza dell'obbligo scolastico nel
primo grado d'istruzione (scuola elementare) anche per le medie.
Poi l'articolo è stato abrogato dalla legge 212/2010.
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