La Consulta apre la porta ai
rapporti dei minori adottati con la famiglia di origine. Con la
sentenza n. 183 depositata oggi (redattrice la giudice Emanuela
Navarretta) ha stabilito che l'attuale disciplina dell'adozione
piena non impedisce al giudice di prevedere, nel preminente
interesse del minore, che vengano mantenute talune relazioni
socio-affettive con componenti della famiglia d'origine. Con la
pronuncia la Corte ha ritenuto infondate le questioni di
legittimità che erano state sollevate sull'articolo 27, terzo
comma, della legge n. 184 del 1983, e ha precisato i termini
della sua interpretazione conforme a Costituzione.
La Corte ha chiarito che il riferimento nella disposizione
alla cessazione dei rapporti con i componenti della famiglia
d'origine riguarda sempre i legami giuridico-formali di
parentela. Diversamente, per le relazioni di natura
socio-affettiva non si può ritenere, in termini assoluti, che la
loro cessazione realizzi in ogni caso l'interesse del minore.
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