Dichiarate "non fondate" dalla Corte
Costituzionale le questioni di legittimità costituzionale, che
erano state sollevate dal gip di Modena, in riferimento agli
articoli 3 e 13 della Costituzione, riguardanti l'art. 282-ter,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale come modificato
dalla legge sul Nuovo Codice rosso in tema di braccialetto
elettronico e divieto di avvicinamento.
"La Corte ha sottolineato che il braccialetto elettronico è
un importante dispositivo funzionale alla tutela delle persone
vulnerabili rispetto ai reati di genere, e che la distanza
minima di 500 metri corrisponde alla finalità pratica - è detto
in una nota - del tracciamento di prossimità, quella di dare
uno spazio di tempo sufficiente alla persona minacciata per
trovare sicuro riparo e alle forze dell'ordine per intervenire
in soccorso". La Consulta "ha osservato altresì che, sebbene
negli abitati più piccoli la distanza di 500 metri possa
rivelarsi stringente, l'indagato ne riceve un aggravio
sopportabile, quello di recarsi nel centro più vicino per
trovare i servizi di cui necessita; mentre, ove rilevino 'motivi
di lavoro' o 'esigenze abitative', il comma 4 dell'art. 282-ter
codice di procedure penale consente al giudice di stabilire
modalità particolari di esecuzione del divieto di avvicinamento,
restituendo flessibilità alla misura".
"A un sacrificio relativamente sostenibile per l'indagato» -
afferma dunque la Corte - «si contrappone l'impellente necessità
di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, la cui
stessa vita è messa a rischio dall'imponderabile e non rara
progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto
di sangue".
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